Con la pubblicazione del decreto legge n. 133 del 30 novembre nella G.U. dello stesso giorno, diventa ufficiale l’abolizione della seconda rata dell’Imu 2013 per le abitazioni principali non di pregio. Esenzione anche per i fabbricati rurali e per i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Per la necessaria copertura, lo stesso Dl porta al 128,5% gli acconti Ires e Irap dovuti dalle società del settore finanziario e assicurativo per il 2013, e, sempre per gli stessi soggetti, aumenta l’aliquota Ires di 8,5 punti percentuali, portandola al 36%, misura, anch’essa, “straordinaria” ovvero valida soltanto per quest’anno. Inoltre, viene introdotto l’obbligo, a carico degli intermediari finanziari, di anticipare il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al risparmio amministrato.

La prima casa perde l’Imu
Salta, quindi, anche la seconda rata dell’Imu per le abitazioni principali (e relative pertinenze) non di pregio. L’esenzione non riguarda, dunque, abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi storici: per la precisione, rimangono esclusi dal beneficio gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Niente Imu anche per: le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica; la casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio; l’unico immobile posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia; per gli immobili che i Comuni hanno equiparato all’abitazione principale (ad esempio, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che vi stabiliscono la dimora abituale la residenza anagrafica).

Appuntamento in cassa cancellato anche per i fabbricati rurali a uso strumentale e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Benché la seconda rata dell’Imu sia stata abolita, i contribuenti, tuttavia, dovranno concorrere al recupero dell’eventuale differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate (o confermate) dal Comune per il 2013 e quella che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali. A loro carico, di tale importo, resta il 40%, che dovrà essere versato entro il 16 gennaio 2014.

Ires e Irap, conti da rifare. Ma c’è tempo fino al 10 dicembre
La copertura finanziaria per l’abolizione della seconda rata dell’Imu è “affidata” principalmente agli operatori del settore finanziario e assicurativo. Nei loro confronti, l’aliquota Ires per il 2013 viene portata dal 27,5 al 36%, mentre la misura della seconda (o unica) rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento.
A tale percentuale, tra l’altro, va aggiunto anche l’ulteriore incremento dell’1,5%, annunciato con comunicato stampa del Mef e decretato, per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti Ires.
Pertanto, banche e assicurazioni dovranno calcolare l’acconto Ires 2013 (e, conseguentemente, Irap) nella misura del 130 per cento.

La necessità di rifare i conti porta con sé anche lo slittamento del termine di scadenza della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Ci sarà tempo, per tutti i contribuenti Ires, fino al 10 dicembre ovvero, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d’imposta.

Viene inoltre istituito l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari (ad esempio, banche e società fiduciarie) sul risparmio amministrato. Tali soggetti, entro il 16 dicembre, dovranno pagare un anticipo pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, potendolo poi scomputare, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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