La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 43 CE. Nello specifico, la questione controversa verte su di un avviso di rettifica, emesso dal ministero delle Finanze, indirizzato alla parte ricorrente a seguito del mancato pagamento della tassa sulle autovetture per la prima utilizzazione del veicolo in un altro Stato membro.

La causa principale
La parte ricorrente, una cittadina con nazionalità belga, svolge in maniera non continuativa una attività professionale nei Paesi Bassi dove risiede per l’occasione con la famiglia. Per la restante parte del tempo, risiede e lavora in Belgio. Per gli spostamenti legati alla sua condizione lavorativa la parte ricorrente ha immatricolato la propria autovettura in Belgio con il conseguente versamento della tassa di immissione in circolazione. Le autorità tributarie dei Paesi Bassi nel constatare l’utilizzo del veicolo senza il pagamento della tassa di circolazione in detto Stato emetteva un avviso di accertamento. Ecco che allora la parte ricorrente presentava reclamo a cui l’ispettore tributario rispondeva negativamente. Il successivo ricorso giurisdizionale veniva accolto in primo grado ma respinto in appello con conseguente conferma della posizione del ministero delle Finanze. Dinanzi alla Corte di cassazione è emerso come la parte ricorrente risiede tanto in Belgio quanto nei Paesi Bassi con conseguente utilizzo in maniera continuativa dell’autoveicolo nel territorio di detti Stati. Avendo constatato la necessità di ulteriori chiarimenti sulla vicenda controversa, i giudici di cassazione hanno deciso di sospendere il procedimento e proporre la questione pregiudiziale agli euro giudici.

La questione pregiudiziale
I giudici della Corte di giustizia europea sono stati chiamati a pronunciarsi sull’esercizio delle potestà tributarie da parte di due Stati membri. Nella fattispecie, nel sistema di tassazione per l’immatricolazione di autoveicoli, laddove il cittadino proprietario abbia una doppia residenza, è possibile esigere la tassa di prima immissione in circolazione nei due Paesi in cui il veicolo transiterà? Questo l’interrogativo a cui è stata chiamata a rispondere la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sulla questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio, osservano i togati europei, non ha fornito alcuna indicazione sulle disposizioni di diritto dell’Unione di dubbia interpretazione su cui si dovrebbe fare chiarezza e fornire la corretta lettura. Proprio per questo, come già avvenuto in passato, occorre prendere in  considerazione le motivazioni della decisione di rinvio tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale. Pertanto, nella fattispecie di cui alla causa principale, il riferimento all’articolo 43 CE viene richiamato per il fatto che la parte ricorrente esercita una attività professionale autonoma con riferimento all’avviso di rettifica richiamato. Al riguardo, fatte salve le dovute eccezioni, è fondamentale sottolineare come il sistema di tassazione degli autoveicoli non è stato armonizzato a livello comunitario. Gli Stati membri, di conseguenza, possono senza vincoli esercitare la loro potestà impositiva seppur entro i limiti del diritto dell’Unione. Nello specifico, quanto alle tasse di immatricolazione di autoveicoli, ogni singolo Stato membro può assoggettare alle stesse un autoveicolo che è già stato assoggettato in altro Stato membro. Tutto questo è possibile in quanto se il veicolo in oggetto è destinato a circolare in entrambi i Paesi di immatricolazione. Questo è quanto si evince dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Inoltre, nel caso di doppia immatricolazione di un veicolo destinato a essere utilizzato in due Paesi, non sussistono gli elementi per agire per discriminazione di un diverso trattamento rispetto ai soggetti che risiedono stabilmente e immatricolano l’autoveicolo in un solo Stato. Proprio per la mancata armonizzazione a livello del diritto dell’Unione, le possibili conseguenze svantaggiose, purché non discriminatorie, non possono essere fatte valere come restrizione alla libertà di circolazione. Ecco che allora, ai fini dell’utilizzo del veicolo da parte della ricorrente per l’esercizio dell’attività, non svantaggerebbe la stessa rispetto ad altri operatori economici che non debbano sostenere il costo per l’immatricolazione del proprio veicolo.

La pronuncia
I giudici si sono espressi sentenziando, in via definitiva sulla controversia, che l’interpretazione della norma controversa, ovvero l’articolo 43 CE, acconsente a una ulteriore tassazione di un veicolo in occasione di prima utilizzazione nel territorio di un altro Stato membro. Questa conclusione, però, soggiace alla condizione che il veicolo sia destinato a una utilizzazione stabile oltre confine e fermo restando l’utilizzazione continuativa nello Stato di prima immatricolazione o di origine. Il ricorso si deve intendere respinto con la conseguente conferma dell’avviso di accertamento, da cui è scaturita la vicenda giurisprudenziale.


Fonte: Agenzia Entrate

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