L'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto o sui rendiconti relativi alle gestioni di portafogli individuali (articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972), per le quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito, è deducibile dal risultato maturato, in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
È la conclusione cui giunge la risoluzione n. 76/E del 6 novembre, con la quale l'Agenzia delle Entrate risponde a un'istanza di consulenza giuridica presentata in merito al regime tributario riservato ad alcuni oneri relativi alle gestioni di portafogli.

Difatti, sulla base del dettato normativo (articolo 7 del Dlgs 461/1997), il risultato netto della gestione, sul quale va applicata l’imposta sostitutiva del 20%, è costituito dalla differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore di quello di inizio anno. Tale importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell’anno, dei redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o comunque non soggetti a imposta maturati nel periodo. Da questo risultato, poi, l’intermediario finanziario presso il quale è instaurato il rapporto di gestione deve dedurre le commissioni e gli oneri relativi al patrimonio gestito.

A tale ultimo riguardo, la circolare 165/1998 ha fornito, a titolo esemplificativo, un elenco delle voci di cui si può tener conto: tassa sui contratti di borsa, commissioni di gestione e di negoziazione, eventuale imposta di successione e donazione (sono invece esclusi gli interessi passivi sostenuti per finanziare le operazioni della gestione); la successiva risoluzione 205/2003 ha precisato che sono deducibili anche le spese di deposito, custodia e amministrazione, purché funzionali a un servizio reso a favore del patrimonio gestito, a prescindere dal fatto che siano inerenti a rapporti di custodia e deposito intestati direttamente al gestore ovvero siano dovute a un soggetto terzo presso il quale sono depositate le attività affidate in gestione (ad esempio, una banca depositaria).

Da questa ricostruzione, l’Agenzia arriva dunque a riconoscere la deducibilità - dal risultato maturato della gestione - anche dell’imposta di bollo dovuta sui rendiconti inviati alla clientela. Tali documenti rientrano tra le comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari, soggette a tassazione nei termini previsti dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, ossia nella misura proporzionale dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013, con un minimo di 34,20 euro e un massimo, esclusivamente nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica, di 4.500 euro.

La risoluzione, viceversa, nega la possibilità di dedurre dal risultato maturato della gestione:
- l’imposta di bollo speciale (articolo 19, comma 6, Dl 201/2011) sulle attività finanziarie oggetto di emersione (“scudo fiscale”), in quanto si tratta di un onere non inerente al patrimonio gestito, ma connesso al regime di riservatezza di cui possono beneficiare le attività “emerse” attraverso la procedura del rimpatrio
- l’imposta sulle transazioni finanziarie (“tobin tax”), in quanto espressamente così previsto dalle norme di riferimento (articolo 1, comma 499, della legge 228/2012, e decreto Mef del 21 febbraio 2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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