Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale, posto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 9402/07; n. 703/2007, e, di recente, n. 8369/2013).

II) Il Dpr n. 600 del 1973, art. 39 dispone che l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (cfr. tra le altre n. 6229/13, n. 9108/12, n. 12802/11, 2598/10), qualora l’Amministrazione contesti indebite detrazioni di Iva e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l’emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell’Iva correlativamente indicata, fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. Ai sensi del Dpr n. 633 del 1972, art. 21, la fattura è, infatti, documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma, in presenza di elementi seriamente inducenti a ritenere l’insussistenza di corrispondente prestazione commerciale, perde detta idoneità (non insorgendo il diritto alla deduzione e quello della detrazione fiscale per il mero fatto dell’indicazione in fattura dell’operazione commerciale, v C.G. 31.1.2003 in causa C – 642711, punto 30 e l’ulteriore giurisprudenza ivi richiamata), così determinandosi il passaggio sul contribuente dell’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni rappresentate (cfr. Cass. n. 6229/13 cit.).

Sentenza n. 23325 del 15 ottobre 2013 (udienza 27 giugno 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Crucitti Roberta
Processo tributario – Divieto di prova testimoniale – Dichiarazioni di terzi – Valenza – Elementi indiziari
Accertamento – Attività non dichiarate e/o inesistenza di passività dichiarate – DPR n. 600 del 1973, art. 39, lett. d) – Fattura – Contestazioni fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti – Onere della prova contraria da parte del contribuente

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