In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cassazione 1165/2010), la ratio della disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 388/2000 (come di altre che prevedono benefici collegati al requisito della “novità” di interventi in determinate aree, di cui si intende promuovere lo sviluppo) è quella di incentivare nei territori agevolati le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo in campo economico, mediante la concessione del credito d’imposta per nuovi investimenti. La “novità” dell’investimento va, dunque, apprezzata in termini economici, e cioè in riferimento alla sua idoneità a promuovere lo sviluppo della zona interessata (cfr in tema di esenzione dall’Irpeg, ai sensi dell’articolo 105 del Dpr 218/1978, Cassazione 2273/2004, 19510/2004 e 4417/2005), e il requisito della strumentalità del bene acquisito deve ritenersi integrato quando il bene stesso si inserisca in una struttura produttiva (già esistente o che venga impiantata) effettivamente operante nella zona svantaggiata, non solo al fine di imputarvi costi e ricavi, ma per realizzare, in quel territorio, l’oggetto stesso dell’attività di impresa (cfr Cassazione 3310/2009 e 24936/2011). Costituiscono, dunque, oggetto dell’agevolazione i beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati a essere utilizzati durevolmente nell’attività di impresa.

Sentenza n. 23139 dell’11 ottobre 2013 (udienza 25 settembre 2013)
Cassazione Civile, Sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Iofrida Giulia
Credito d’imposta aree svantaggiate – Legge 388/2000, articolo 8, comma 2 – Requisiti agevolazione – Novità dell’investimento – Strumentalità del bene

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