Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’articolo 57, comma 2, DLgs n. 546 del 1992, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico (Cass. n. 3338 del 2011 e n. 7789 del 2006).

Sentenza n. 24902 del 6 novembre 2013 (udienza 20 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Greco Antonio
Impugnazioni – Appello – Ius novorum – Definizione - Articolo 57, Dlgs n. 546 del 1992 – Eccezioni in senso tecnico – Contestazione dell’Amministrazione ad una eccezione –Eccezioni in senso tecnico – Non rientra

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