Successivamente all'emanazione e alla relativa conversione in legge del cosiddetto ''Decreto Sviluppo''sono state definite dall'Agenzia delle Entrate le modalita' d'esercizio dell'opzione della nuova ''IVA per cassa'', fornendo, subito dopo, importanti puntualizzazioni e chiarimenti in materia.
L’opzione
Il provvedimento citato chiarisce definitivamente che l’opzione per il regime di cassa e` esercitato, innanzi tutto, mediante il cosiddetto ‘‘comportamento concludente’’. Ovvero, e` sufficiente indicare nella fattura che l’operazione sia da considerare ad esigibilita` differita (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012); ma anche in assenza di tale dicitura, saranno le altre modalita` di comportamento, quali, per esempio, l’astensione dall’includere nella liquidazione periodica sia l’IVA a monte non ancora pagata sia quella a valle non ancora incassata, benche´ fatturata, a far emergere, senza dubbio, la scelta del regime in oggetto. In ogni caso, alla presentazione della prima dichiarazione annuale IVA successiva all’effettuazione della scelta, il contribuente dovra` barrare l’apposita casella del quadro VO (si trattera` della corrispondente attuale casella VO15).
Il provvedimento tratta anche delle tardive ed omesse comunicazioni conseguenti alla tardiva od omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. Per la verita` , il dettato della disposizione non appare immediatamente comprensibile.
E` da ritenere che, in caso di omissione della comunicazione (nel senso che non si sia provveduto a barrare la casella suindicata), scatti una sanzione da 258 a 2.065 euro; di contro, non puo` darsi una sanzione specifica in caso di tardiva od omessa (oltre 90 gg. dalla scadenza del termine) presentazione della dichiarazione stessa.
E` stato specificato, inoltre, che l’opzione vincola il contribuente per un triennio (salvo, naturalmente, il superamento del limite previsto dalla legge, di cui si dira` piu` avanti).
Come conseguenza, in tale intervallo di tempo, si potra` uscire dal regime in analisi solo per effetto del superamento del limite suddetto, ma non per revoca. In verita` , il vincolo triennale sembra andare oltre quanto indicato dalla corrispondente disciplina comunitaria, la quale fa chiaramente intendere un vincolo annuale.
L’obbligo del vincolo triennale costringe il contribuente intenzionato ad entrare nel nuovo regime ad un’attenta valutazione prospettica, in quanto lo stesso dovra` essere in grado di prevedere se nel medesimo lasso temporale possano crescere significativamente le operazioni che non possono far parte dell’IVA per cassa, le quali, come detto, contribuiscono, in ogni caso, a far lievitare il volume d’affari.
L’eventuale superamento, infatti, obbliga alla liquidazione di tutto il tributo pregresso ancorche ´ non incassato (con contropartita la immediata detraibilita` dell’IVA a monte non ancora corrisposta ai propri fornitori).


Fonte: IPSOA

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