Il punto sulle segnalazioni qualificate nel processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo. Questo l'obiettivo del presente approfondimento, suddiviso in quattro parti. Nel primo appuntamento, gli ambiti d'intervento.

Il provvedimento 3 dicembre 2007, nel dare attuazione alle disposizioni del Dl 203/2005, stabiliva che i Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale, nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni "suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti".
Le informazioni dei Comuni cui l'Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi ("segnalazioni qualificate"), con particolare riguardo all'economia sommersa e all'utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte.

Gli ambiti d'intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate, individuati dal provvedimento, in fase di avvio della collaborazione amministrativa riguardano:
commercio e professioni
urbanistica e territorio
proprietà edilizie e patrimonio immobiliare
residenze fittizie all'estero
disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
Il provvedimento 29 maggio 2012, confermando la validità dei settori d'intervento predefiniti, chiarisce nel dettaglio le posizioni soggettive cui devono riferirsi le segnalazioni all'interno di ciascuno degli ambiti di intervento elencati.
L'allegato al provvedimento, che riporta le "Specifiche tecniche per la trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte dei Comuni all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza", nel distinguere, per tipologia, le segnalazioni di competenza dell'Agenzia delle Entrate da quelle di competenza della Guardia di finanza (tabella n. 2), ha talvolta ampliato, altre volte soltanto specificato, i soggetti cui devono riferirsi le segnalazioni qualificate.

In particolare, riguardo all'ambito di intervento 1 ("Commercio e professioni"), viene individuata una nuova "tipologia" di segnalazione: "Ricavi e compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati", di competenza della Guardia di finanza. Viene inoltre suddivisa in due sottocategorie la tipologia "Ente non commerciale con attività lucrativa", distinguendo gli enti iscritti in registri gestiti da enti pubblici (vi rientrano: a- le associazioni e società sportive dilettantistiche conosciute dal Coni diverse da quelle espressamente esonerate dall'articolo 30 del Dl 185/2008; b- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000; c- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991; d- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e iscritte nel registro tenuto dalle Prefetture, dalle Regioni o dalle Provincie autonome ai sensi del Dpr n. 361/2000; e- le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese; f- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del Dl n. 35/2005) dai soggetti non rientranti in tale categoria.

All'interno dell'ambito di intervento 2 ("Urbanistica e territorio"), relativamente alle operazioni di abusivismo edilizio, vengono suddivise le segnalazioni riguardanti i professionisti da quelle riguardanti gli imprenditori.

In seno all'ambito d'intervento "Beni indicativi di capacità contributiva", oltre alla sottocategoria di nuova istituzione, "soggetti interponenti", è stata semplificata la descrizione delle relative segnalazioni. L'allegato 1, alla lettera A), le definisce: segnalazioni relative a "soggetti per i quali di fatto o di diritto siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva". Da un raffronto con il "corrispondente" punto 4.6 del provvedimento del 2007, in cui si legge: le segnalazioni (…) hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che "risultano avere la disponibilità anche di fatto di beni e servizi di cui alla tabella allegata al D.M. 10/09/1992, come sostituita dal D.M. 19/11/1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto", emerge come il nuovo provvedimento abbia tenuto conto delle modifiche normative introdotte dagli articoli 21 e 22 del Dl n. 78/2010.

La riscrittura della tipologia di cui alla lettera A) del provvedimento n. 24114/E fa intuire, infatti, che è stato ridefinito il riferimento normativo alla tabella allegata al decreto ministeriale 10/09/1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19/11/1992.
Quest'ultimo, che concerne la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, riporta un elenco con le indicazioni puntuali delle categorie di riferimento.

Le novità di cui all'articolo 21 del Dl 78/2010 rilevano nel senso che esso ha introdotto ai fini Iva l'obbligo di comunicazione telematica, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate e delle operazioni d'importo non inferiore a 3.600 euro, per le quali l'obbligo di emettere fattura non è previsto, in caso di pagamento in contanti. La norma così modificata, in vigore dal 2 marzo 2012, permette di individuare per altra via spese e consumi utili per ricostruire la capacità contributiva dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico. Era, dunque, implicita la necessità di armonizzare con essa il contenuto del settore di attività di cui si discute.


Fonte: Agenzia Entrate

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