L’indennità di servitù relativa a un terreno di mia proprietà ricevuta per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità (collegamento stradale) ha rilevanza ai fini delle imposte sui redditi?

Le somme percepite a titolo di indennità di servitù, corrisposte per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità, non sono soggette a tassazione, in quanto in tale ipotesi il contribuente conserva la proprietà del cespite.
La rilevanza reddituale dell’indennità percepita emerge solamente se l’area è oggetto di esproprio ed è compresa all’interno di una delle zone di cui al Dm 2 aprile 1968 definite dagli strumenti urbanistici e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge n. 167/1962 e successive modificazioni.
Pertanto, ove l’esproprio venga disposto per destinare l’area a interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge citata, la relativa indennità di esproprio deve essere sempre assoggettata a tassazione, non assumendo alcun rilievo la collocazione dell’area in questione nelle diverse zone omogenee in cui è ripartito il territorio.
Le zone omogenee, infatti, vengono prese in considerazione, ai fini della tassazione delle indennità di esproprio, solo quando si riferiscono a procedimenti espropriativi relativi ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane.


Fonte: Agenzia Entrate

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