Domanda
E' corretto per un imprenditore portare in deduzione i canoni di locazione dell'immobile strumentale anche se il proprietario non ha registrato il contratto di affitto?

Risposta
La disciplina fiscale relativa alla locazione di beni immobili ha subito, com'è noto rilevanti modifiche ad opera del D.L. n. 223/2006, attraverso la riformulazione dell'articolo 10, comma primo, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972.
Tali novità, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E/2006, comportano che:
i) le locazioni di immobili strumentali scontino il regime dell'esenzione IVA, previsto in linea generale per tutte le locazioni comprese quelle finanziarie con alcune eccezioni. Sono infatti imponibili al tributo:
a) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;
b) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno un pro rata di detraibilità non superiore al 25%;
le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l'opzione per l'imponibilità ad IVA.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.
La menzionata aliquota, prevista dall'articolo 5, lett. a-bis), della Tariffa, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 131/1986 è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, effettuate da locatori che agiscono nella veste di soggetti Iva.
La mancata registrazione del contratto di locazione comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo che possono variare dal 120% a 240% dell'imposta dovuta, oltre che il versamento della stessa.
Tale regime sanzionatorio, non dovrebbe, però, limitare il diritto di deduzione previsto in materia di imposte sui redditi dei canoni corrisposti a fronte della locazione degli immobili strumentali, ma quale dovrebbe essere garantita indipendentemente dal fatto che sia stata omessa la registrazione del contratto medesimo.
Infatti, stante il dettato del'articolo 102, del D.P.R. n. 917/1986, la deduzione dei canoni di locazione sostenuti non è subordinata alla registrazione del contratto.


Fonte:IPSOA

0 commenti:

 
Top