Domanda
Il caso riguarda un dipendente con contratto terziario Confcommercio (commesso addetto alla vendita di materiale elettrico). Il magazzino del negozio è oggi accessibile a tutti (dipendenti e clienti) e spesso, causa furti, viene a mancare parte della merce e del denaro incassato. E' possibile rendere responsabile il dipendente del materiale del magazzino e del denaro derivante dagli incassi? Il tutto, rendendo il magazzino accessibile solo a lui, nonché regolamentando gli eventuali periodi di assenza per malattia/ferie (tipo: stampa e controverifica iniziale dei pezzi del magazzino ad ogni consegna/riconsegna).

Risposta
Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite va preliminarmente osservato che, in via generale, compito dell'addetto alla vendita, o commesso, è quello di commercializzare il prodotto e di assistere il cliente nelle attività di vendita. Se questa è la funzione principale, va però tenuto in considerazione che ve ne sono molte altre, di natura accessoria dipendenti da diversi fattori. Tra queste può rientrare anche l'attività di controllo del magazzino, specie, come nel caso segnalato, quando il magazzino sia adiacente e, di fatto, di supporto all'attività di vendita.

In via preliminare, come è noto, il lavoratore, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In merito, l'art. 220 del Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che "il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa".

Dal tenore generale della disposizione di cui sopra e tenendo conto dei principi civilistici su enunciati, ne deriva che la inosservanza dei principali doveri del prestatore di lavoro sarebbe già sufficiente per procedere disciplinarmente, comportando, pertanto, l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze del caso concreto (art. 225 Ccnl Terziario Confcommercio).

Fatta tale premessa può dirsi che, in merito a quanto richiesto, sono individuabili le seguenti alternative:

- vietare l'accesso al magazzino ai terzi. Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ambito delle eventualità responsabilità in caso di ammanchi, concretamente accertati, solo al personale addetto al punto vendita, determinando i presupposti per agire disciplinarmente in base alle previsioni di legge e del contratto collettivo;

- nell'ipotesi in cui la limitazione dell'accesso al magazzino ai soli dipendenti non dovesse essere considerata risolutiva, rendere responsabile il dipendente del magazzino sia delle merci in loco che degli incassi. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro indichi concretamente al lavoratore le funzioni che gli competono nonché le effettive mansioni da svolgere in relazione a specifiche esigenze di organizzazione del magazzino e di registrazione delle merci e degli incassi. In tal caso, è da ritenersi opportuno che vengano disciplinati anche aspetti di organizzazione della gestione del magazzino diretti a regolare le ipotesi di assenza del dipendente responsabile, onde provvedere per tempo alla sua sostituzione. A tal fine, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un accordo con il quale il lavoratore si assume le nuove responsabilità e le nuove mansioni, purché coerenti con il suo inquadramento contrattuale, prevedendo, altresì, la corresponsione di specifiche indennità del tipo dell'indennità di cassa e maneggio di denaro così come disciplinata dall'art. 205 del Ccnl Terziario Confcommercio.

In ogni caso e in situazioni in cui fosse ritenuto indispensabile per evitare furti, previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento di autorizzazione da parte della DPL, è possibile dotare il magazzino di strumenti di controllo (art. 4 L. n. 300/70; Provv. Garante Privacy 27 aprile 2010) unicamente diretti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite ma che non possono essere finalizzati a controllare il lavoratore.


Fonte: IPSOA

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