Domanda
Quale ratio contabile/giuridica giustificherebbe la necessita' della costituzione di una "riserva indisponibile" per azioni proprie in portafoglio al verificarsi dei presupposti di acquisto di azioni proprie ai sensi dei punti nn. 2 e 4 dell'art. 2357 bis c.c.? (i.e. acquisto a titolo gratuito - esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della societa') Entrambe le fattispecie prevedono infatti che si tatti di azioni "interamente liberate" per il cui acquisto non vengono impiegati nè utili distribuibili nè riserve disponibili. Ed infine, per procedere all'acquisto delle azioni nei casi sopra disciplinati sarebbe sempre necessaria l'autorizzazione assembleare oppure vista la specificità de qua sarebbe sufficiente la mera valutazione prudenziale dell'organo amministrativo?

RispostaAngelo FranciosoLa disciplina generale dettata dall'art. 2357 del codice civile prevede che l'acquisto di azioni proprie:
a) Possa essere effettuato per un ammontare non superiore agli utili distribuibili e alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio;
b) Riguardi solo azioni interamente liberate;
c) Il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può eccedere un decimo del capitale sociale;
d) Vi sia l'autorizzazione all'acquisto da parte dell'assemblea.
L'acquisto effettuato in violazione delle predette regole comporta:
a) L'obbligo di alienazione delle azioni proprie acquistate entro un anno dal loro acquisto;
b) Qualora non si provveda all'alienazione entro un anno, l'assemblea deve deliberare senza indugio l'annullamento delle azione e la corrispondente riduzione del capitale sociale e ove non vi provveda l'assemblea, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale.
L'acquisto di azioni proprie, sebbene sia una operazione consentita dalla legge, può rappresentare una anomala restituzione del capitale da cui può derivare una sensibile riduzione della garanzia dei terzi. È evidente, infatti, che il socio che cede le azioni alla società riceve un corrispettivo che si sostanzia in una restituzione di parte del capitale. Ed è per questo motivo che il legislatore, a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale quale garanzia dei terzi, ha stabilito che una società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
L'ulteriore obbligo di acquistare azioni interamente liberate è inteso a rafforzare la predetta tutela. Per azioni interamente liberate si intendono le azioni per le quali è stato corrisposto alla società l'intero prezzo di sottoscrizione. Se così non fosse, l'acquisto di azioni proprie non interamente liberate comporterebbe la restituzione di quote di capitale mai versate alla società.
Il successivo art. 2357 bis del codice civile individua alcune situazioni in cui possono essere disattese le limitazioni poste dall'art. 2357, tra cui quelle interessante dal caso prospettato che riguardano:
- L'acquisizione a titolo gratuito (n. 2, comma 1, art. 2357 bis c.c.)
- L'acquisizione a seguito di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.
Resta fermo il limite di un decimo del capitale sociale e qualora questo venga superato, per la parte eccedente è previsto l'obbligo di alienazione entro 3 anni.
Entrambe le ipotesi richiedono che le azioni da ricevere siano interamente liberate in quanto se così non fosse, nel primo caso si avrebbe una pratica rinuncia da parte del socio alla sottoscrizione totale o parziale del capitale vendo quindi meno all'impegno precedentemente assunto e la società rinuncerebbe, in questo modo, alla costituzione del capitale sociale. Nel secondo caso, invece, si verrebbe a creare una sostanziale rinuncia la credito per il quale si è esperita l'esecuzione forzata.
Al momento della iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale deve essere parimenti iscritta, in conformità al disposto degli artt. 2357 ter e 2424, nell'ambito del Patrimonio Netto, quale contropartita di pari ammontare, la voce "Riserva per azioni proprie in portafoglio".
La "Riserva azioni proprie in portafoglio" è indisponibile e deve essere mantenuta fino a che le azioni non siano annullate o alienate.
Tale riserva viene costituita mediante la seguente scrittura:
Riserva di utili (o riserva disponibile) A Riserva per azioni proprie in portafoglio
L'obbligo di costituzione della riserva indisponibile è stato introdotto con la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale e, dunque, di evitare che l'operazione di acquisto di azioni proprie si traduca in una distribuzione della parte indisponibile del Patrimonio netto.
Se l'importo delle azioni proprie in portafoglio si riduce per qualsiasi motivo, la corrispondente parte della suddetta riserva si rende libera e può, così, essere distribuita ai soci, oppure girata in aumento di una o più riserve disponibili.
Per quanto riguarda invece l gestione delle azioni proprie in portafoglio, questa deve essere sempre eseguita su direttiva dell'assemblea. Ciò, oltre ad essere desunto dall'art. 2357 c.c., è esplicitamente dichiarato dal comma 1 dell'art. 2357 ter il quale stabilisce che "Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti (2357 e 2357 bis) se non previa autorizzazione dell'assemblea ...".


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top