Il Governo nel maxi emendamento alla legge di stabilità per l’anno 2012 ha previsto l’aumento di un punto dell’aliquota pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata. L’aumento fa da contro-altare al previsto esonero dalla contribuzione per i contratti di apprendistato nelle micro imprese, e va nel senso di scoraggiare l’uso improprio del contratto di lavoro a progetto.
Fra le misure che il Governo dovrebbe inserire nel maxi emendamento alla legge di stabilità per l’anno 2012 rientra anche l’aumento di un punto dell’aliquota pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. Si tratta, come noto, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ,anche a progetto, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), nonché dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Tuir, non tenuti all’iscrizione ad appositi albi.

Alla suddetta Gestione sono obbligatoriamente iscritti anche gli incaricati alla vendita a domicilio con ricavi superiori a 5.000, euro annui, gli associati in partecipazione con apporto di sola attività lavorativa, coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito derivante dall’attività supera i 5.000 euro annui, i medici in formazione specialistica ed alcuni titolari di borse di studio di specializzazione universitaria.

L’aumento fa da contro-altare al previsto esonero dalla contribuzione per i contratti di apprendistato nelle micro imprese, e va nel senso di scoraggiare l’uso improprio del contratto di lavoro a progetto. Purtuttavia l’aumento, generalizzato, risulta particolarmente penalizzante per coloro che esercitano una attività di lavoro autonomo professionale che si trovano a versare alla Gestione separata una contribuzione decisamente più elevata di quella dovuta dai liberi professionisti alle Casse di previdenza di categoria. La legge 8 agosto 1995 n. 335, di riforma del sistema pensionistico, ha infatti esteso la tutela previdenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori autonomi che ne erano in precedenza esclusi.

Qualora l’emendamento fosse approvato, l’aliquota contributiva salirebbe pertanto al 27,72 per cento per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, al 18 per cento per coloro che sono già altrimenti assicurati o pensionati. L’obbligo contributivo verso la Gestione separata è, infatti, caratterizzato da una discriminante basata sullo stato giuridico del collaboratore. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo è più elevato e comprende una quota di contribuzione per la tutela di eventi quali malattia e maternità, mentre il contributo è solo pensionistico per i soggetti già iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e per i titolari di trattamenti pensionistici

Peraltro, mentre è previsto un massimale di contribuzione (pari a 93.622 euro per l’anno 2011) la norma non fissa alcun minimale reddituale. Purtuttavia, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni è necessario che siano stati versati contributi per un importo minimo annuale, pari all’aliquota contributiva applicata al minimale stabilito per la previdenza dei commercianti. Per l’anno 2011, per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento applicata ad un minimale di euro 14.552,00 l’accredito ai fini pensionistici dell’intero anno richiede il versamento di un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).

Con l’aumento di un punto percentuale, il limite sale a 4.033,81 con la conseguenza che il mancato raggiungimento del predetto minimale comporta una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

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