sono una cliente del servizio Eni gas. Ho letto su internet
che in base ad un decreto legge del 2008 ( vi riporterò di seguito la mia
fonte), le società che forniscono il gas devono applicare l'iva del 10% fino ad
un consumo massimo di 480 merti cubi annui. Come mai Eni gas applica sempre
l'iva del 21%? Ho controllato le mie bollette dal 2008 e il calcolo della
fattura è stato sempre fatto con l'iva del 20%. Ho provato a contattare il
servizio clienti per ben due volte ma non sono riusciti a darmi una risposta.
Come devo comportarmi se ho ragione? Grazie.
Cito la mia fonte:

Al via l'aliquota di imposta sul valore aggiunto ridotta sul gas naturale per
combustione per usi civili.

Con la circolare 17 gennaio 2008, n. 2 l'Agenzia delle Entrate fornisce i
chiarimenti in merito alle nuove disposizioni del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 26 che recepisce la direttiva comunitaria 2003/96/CE.

In particolare, il provvedimento specifica che la nuova normativa prevede una
tassazione del 10% sui primi 480 metri cubi annui consumati per ciascun anno
solare a partire dal 1° gennaio 2008 "per combustione per usi civili"; i metri
cubi eccedenti tale soglia (che in caso di passaggio ad un nuovo fornitore sarà
conteggiata tenendo conto di quanto già consumato dal cliente con il precedente
fornitore) dovranno essere tassati secondo l'ordinaria aliquota del 20%.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 11/11/11 08:43

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Enel Gas (ex Impregest) contro otto sentenze del Giudice di Pace di Bella (Pz), con le quali si condannava l'Azienda alla restituzione dell'Iva “in eccesso” pagata dai clienti con contratto di fornitura gas “per uso promiscuo”. L'uso promiscuo prevede la fornitura di gas sia per il riscaldamento domestico che per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. In questo caso, la normativa in vigore prevede che l'aliquota Iva da applicare sia pari al 20%;
diversamente, per l'utilizzo del gas per la sola cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, è prevista l'applicazione di un’aliquota Iva agevolata del 10%. In particolare, la Corte, nel cancellare le sentenze, ha affermato che il Giudice di Pace ha violato la normativa comunitaria laddove ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, bisognasse far riferimento all'uso in concreto del gas - tenendo conto, quindi, del divieto di accendere il riscaldamento nei mesi estivi - e non al tipo di contratto, come prescrive la normativa fiscale in materia. Pertanto, la Corte ha confermato che la società fornitrice di gas ha correttamente applicato, nel caso in esame, l'aliquota del 20%. Il corretto importo dell'aliquota Iva che gli operatori del settore debbono applicare ai contratti di fornitura gas è oggetto di polemica ormai da alcuni anni. Ad oggi, però, l'unica modalità permessa dalla Legge di applicare la differenziazione di aliquota per i due diversi usi del gas metano richiede l'esatta misurazione delle quantità di combustibile utilizzato per l'uno e l'altro scopo. Questo è possibile esclusivamente attraverso l'installazione di due contatori, di due caldaie e di due impianti distinti e comporta conseguentemente l'accensione di due utenze e il relativo pagamento di due canoni. In caso contrario, le aziende di settore sono tenute a seguire le disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ad applicare un'aliquota Iva del 20% a tutti i contratti “di uso promiscuo”, limitandosi poi a riscuotere tali somme e a versarle interamente all'erario.

 
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