Nel provvedimento del 9 settembre del direttore dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni per beneficiare del credito d’imposta introdotto dal decreto “sviluppo” a sostegno delle imprese che finanziano, negli anni 2011 e 2012, progetti di ricerca scientifica in Università ed enti pubblici o in altre strutture idonee a ricevere i contributi, individuate con decreto del Miur, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si tratta, per essere più precisi, dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 del Dl 70/2011, che premia chi “spende” in programmi di crescita e innovazione.

Modalità e calcolo
Il bonus, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, è pari al 90% dei maggiori costi sostenuti a favore della ricerca rispetto alla media del triennio 2008-2010. L’importo va ripartito in tre quote annuali per ognuno dei periodi d’imposta agevolabili (2011 e 2012) ed è spendibile dal giorno dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
Il provvedimento chiarisce che l’accesso al credito non entra in conflitto con la piena deducibilità delle spese effettuate dalle imprese per l'attività di ricerca, disciplina che, dunque, rimane integralmente applicabile.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli oneri derivanti dalla misura agevolativa, l’Agenzia delle Entrate, si legge nel documento, dovrà comunicare mensilmente al Mef l’importo compensato. I dati dovranno essere trasmessi entro il 21 del mese successivo a quello di riferimento.

Infine, ancora una precisazione: l’incentivo introdotto dal decreto sviluppo “assorbe” il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo disciplinato dall’articolo 1, comma 25, della legge 220/2010 (legge di stabilità 2011), che viene così abrogato (articolo 1, comma 4, Dl 70/2011).


Fonte: Agenzia Entrate

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