Domanda
Mi hanno detto che sono stati recentemente revisionati i criteri per dotare i computer dell'etichetta "Ecolabel". Tuttavia nella decisione dello scorso giugno, mi sembra di capire che i computer portatili sono esclusi? E' corretto? Sono esclusi anche i nuovi "tablet"? I criteri quindi sono sempre i medesimi?

Risposta
Probabilmente la decisione della Commissione a cui il gentile lettore si riferisce è la n. 337 del 9 giugno 2011 che stabilisce effettivamente i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai soli personal computer (come definiti nella decisione stessa) con l'esplicita esclusione dei computer portatili. Il motivo, tuttavia, è da ricercare nel fatto che, essi sono oggetto di un'altra decisione pubblicata lo scorso giugno, la n. 330 del 6 giugno 2011 (che abroga la precedente decisione 2005/343/CE).

In particolare, all'art.1 di tale decisione si legge che il gruppo di prodotti "computer portatili" comprende gli apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche: a) eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete; b) dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili (se un computer portatile è commercializzato con un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte integrante).

I computer di tipo "tablet" che possono essere dotati di schermo tattile, in abbinamento o in sostituzione di altri dispositivi di ingresso, sono considerati computer portatili.

Non sono, invece, considerate computer portatili e, pertanto, sono escluse dalla decisione 2011/330 le cornici fotografiche elettroniche.

Per quanto concerne i criteri, sono specificatamente stabiliti per ciascuno degli aspetti nel seguito riportati: risparmio energetico, gestione del consumo, mercurio nelle lampade fluorescenti, sostanze e miscele pericolose, sostanze elencate ai sensi dell'art.59, par.1, del Reg. CE n.1907/2006 (c.d. REACH - Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), parti in plastica, rumore, contenuto riciclato, istruzioni per l'uso, riparabilità da parte dell'utente finale, facilità di smontaggio, prolungamento della durata di vita, imballaggio, informazioni riportate sull'Ecolabel. Si rammenta, infine, che i nuovi criteri hanno una validità triennale e pertanto scadranno il 6 giugno 2014.


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top