Domanda
Il contratto di lavoro a tempo determinato, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 368/2001, legittima la fissazione del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo e vincola la validità del termine all'obbligo di adottare l'atto in forma scritta nel quale sono specificate le ragioni giustificatrici. Si richiede, pertanto, quali criteri applicare per definire la specificità delle ragioni?

Risposta
Con la nuova disciplina del contratto a tempo determinato, il legislatore ha inteso perseguire criteri di maggiore flessibilità e di incentivo all'occupazione e, pertanto, ammette la stipulazione dei contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Tuttavia, ancorché l'impianto normativo regolamentato dal D.Lgs. n. 368/2001, nella formulazione vigente, introduce un sistema articolato di causali dalla formulazione letterale ampia e sufficientemente generica, non evidenzia una concreta volontà del legislatore di rinunciare ad una disciplina rigorosa e protesa a canoni di tutela e prudenza. Pertanto, pur non rilevando una condotta ostile all'adozione del contratto a termine, con l'introduzione di un anomalo comma "01", si afferma che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato rimarcando, così, la natura, "speciale" del contratto in commento.
In relazione a tale inciso, quindi, occorre considerare i contratti a tempo determinato come una eccezione rispetto al modello contrattuale comune che resta, di regola, quello a tempo indeterminato.
In ogni caso, preme evidenziare che l'eccezionalità della tipologia contrattuale in questione esula dal concetto di straordinarietà che, certamente, è stato mitigato dalla possibilità di ricorrere alla stipulazione del contratto a termine anche per ragioni riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001).
Premesso quanto sopra, la norma dispone che il ricorso all'apposizione del termine sia priva di effetti se non risulti, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale siano specificate le ragioni giustificatrici. In tal senso, la giurisprudenza costante ha affermato che le ragioni esposte nel contratto non devono essere di mero stile limitandosi, quindi, a parafrasare l'espressione letterale contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 quanto, al contrario, ad una puntuale specificazione delle stesse, già presenti al momento della stipulazione del contratto, al fine di consentire, oggettivamente, un controllo giudiziale a posteriori.
Quindi, al fine di non incappare nel latente concetto di genericità, le ragioni dovranno essere specificate, a pena di inefficacia, oltre che per iscritto, avendo cura di effettuare un oggettivo dettaglio, evidenziando le componenti identificative essenziali: di contenuto, di portata spazio - temporale e, più in generale, di circostanza. Solo avendo riguardo a tali principi, si potrà garantire che le motivazioni portate a giustificazione del contratto a termine, rispettino i criteri della trasparenza, della veridicità, e della immodificabilità, delle stesse, nel corso del rapporto di lavoro.


Fonte: IPSOA

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