I dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità
Il Ministero del lavoro con interpello n. 10 dell’8 marzo 2011, a seguito di quesito posto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, ha affermato il diritto dei dipendenti di studi professionali alla mobilità cd. non indennizzata, in caso di licenziamento per riduzione di personale.
Nell’interpello si richiama la normativa relativa alla mobilità di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 223/1991. Secondo le disposizioni dell’art.4:
“possono essere iscritti nelle liste di mobilità, i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (…) possono essere altresì iscritti lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell’indennità di mobilità.
L’iscrizione che non da titolo al trattamento di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 2 223 deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dallacomunicazione dei motivi ove non contestuale”.
Secondo la giurisprudenza comunitaria “occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando in tal modo lo stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”.
Pertanto, secondo tale orientamento anche gli studi professionali possano essere identificati come “imprese” e, di conseguenza, i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, hanno diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata.
Inoltre, i lavoratori di studi professionali hanno anche diritto alla fruizione anche dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga, ai fini della percezione del beneficio della indennità di mobilità in deroga.
Devono tuttavia avere i requisiti previsti dalla normativa generale come un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie festività ed infortuni; nonchè, la “dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”.

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