Quali prestazioni di soccorso medico sono esenti da Iva?

L'articolo 10, punto 15), del Dpr n. 633/1972, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388, prevede l'esenzione dall'Iva per le “prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS”. La richiamata previsione agevolativa stabilisce il regime di esenzione dall'Iva per il trasporto di malati o feriti effettuato, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da ONLUS o da imprese autorizzate.

Possono beneficiare del trattamento di esenzione di cui al citato articolo 10, punto 15) del Dpr n. 633/1972:
il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività
il trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo
il trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale e il trasporto di neonati a rischio
lo stazionamento del mezzo di soccorso in occasione di eventi e manifestazioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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