Con la Circolare numero 24 del 12 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’articolo 11 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato ai livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi e finalizzato ad offrire maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini - di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.

Si precisa che la norma non è retroattiva: le disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa precedente e fino alla loro scadenza.
Inoltre viene chiarito che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa.

Le nuove regole non verranno applicate ai tirocini avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto 2011.

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