Ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti processuali soggetti a contributo unificato come devono intendersi i termini “antecedenti, necessari o funzionali”?

Chiarimenti in ordine all’applicabilità del contributo unificato e alla sua relazione con l’imposta di bollo sono stati forniti con le circolari 14 agosto 2002, n. 70, e 27 febbraio 2002, n. 21. Per atti “antecedenti, necessari o funzionali” utilizzati dal legislatore con riferimento agli atti processuali che rientrano nell’ambito applicativo del contributo unificato devono intendersi:
  • per “antecedenti”, gli atti che precedono in senso logico il procedimento giurisdizionale; l’antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessarietà con il procedimento giurisdizionale;
  • per “necessari”, gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);
  • per “funzionali”, gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisdizionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

Fonte: Agenzia Entrate

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