Quando i cittadini residenti all’estero maturano il diritto alla pensione con carattere di continuità, ma sono privi del codice fiscale e non ne richiedono personalmente il rilascio, è l’Inps che può domandarne l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate. E’ quanto chiarisce l’Agenzia con la risoluzione n. 91/E del 19 settembre, che prende le mosse dalla richiesta di chiarimenti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, per risolvere il problema dei codici fiscali necessari per la corretta erogazione delle prestazioni a favore di cittadini non residenti.

Può capitare, infatti, che un cittadino residente all’estero diventi il beneficiario di una pensione di reversibilità del coniuge deceduto. Se il beneficiario non è titolare di un codice fiscale e ha difficoltà a richiederlo, l’Inps può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per chiederne l’attribuzione. Ovviamente la richiesta deve essere completa dei dati del beneficiario e della motivazione dell’Istituto che giustifichi la stessa richiesta.

Tenuto conto della specifica tipologia di soggetti, per i quali l’Istituto eroga prestazioni di carattere continuativo, l’Agenzia chiarisce che se il cittadino non dispone di un domicilio fiscale in Italia, l’Inps deve fornire il suo corretto domicilio estero nella richiesta del codice fiscale.

L’Istituto, inoltre, deve avere cura di comunicare al cittadino il codice fiscale che gli è stato attribuito e di aggiornare l’Agenzia delle Entrate delle eventuali variazioni di residenza estera del cittadino o del suo decesso.

Fonte: Agenzia Entrate

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