Il ricorso alla Corte di giustizia europea, da parte del giudice nazionale, è inerente al dubbio interpretativo sorto nel confronto tra la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e la normativa tributaria vigente in Italia sulle agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative. In particolare, il presidente della Corte ha ritenuto di accorpare e trattare in un'unica sede tre questioni pregiudiziali sorte in tre distinti procedimenti riguardanti l’ambito di applicazione delle esenzioni fiscali alle cooperative nel contesto normativo dell’Unione.

Il contesto normativo di riferimento
La circolare della Commissione europea del 10 dicembre 1998 ha fornito delucidazioni sulla disciplina normativa degli aiuti di Stato in materia di tassazione diretta delle imprese. La comunicazione del 23 febbraio 2004 della Commissione ha, invece, fornito precisazioni sulla disciplina delle cooperative presentando misure volte a promuovere lo sviluppo delle cooperative nel territorio dei singoli Stati membri. Nel contesto normativo nazionale la disciplina delle società cooperative prende le mosse dall’articolo 45 della Costituzione nel quale, appunto, si sottolinea il carattere della mutualità e la funzione sociale delle cooperative. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articoli dal 10 al 14) stabilisce quelli che sono i riferimenti normativi fondamentali per tale forma societaria. In particolare, gli articoli 10 e 11 trattano del prelievo impositivo sulle cooperative agricole e della piccola pesca nonché quelle di produzione e lavoro. L’articolo 12, invece, tratta delle società cooperative di produzione e lavoro. O meglio del trattamento dei redditi, ai fini fiscali, di tali categorie di cooperative. Di particolare rilievo è l’articolo 14 rubricato “Condizioni di applicabilità delle agevolazioni” in cui sono descritti i requisiti e i presupposti necessari affinchè una cooperativa possa godere del trattamento fiscale agevolato.

Le cause principali
Le cause presentate al giudizio della Corte riguardano le esenzioni fiscali riconosciute alle società cooperative da parte del legislatore tributario nazionale. Dato che l’articolo 45 della Costituzione italiana ribadisce la funzione sociale e il carattere mutualistico delle società cooperative, sottolinea la suprema Corte di Cassazione, nel valutare la compatibilità delle agevolazioni con il diritto dell’Unione, occorre stabilire in primis se in effetti il risparmio di imposta sia tale da falsare la libera concorrenza di mercato tra le società cooperative e le altre forme giuridiche di impresa. Pertanto, se le esenzioni fiscali descritte risultassero incompatibili con il mercato comune (articolo 87, n. 1, CE) tale incompatibilità si tradurrebbe in un obbligo, per le autorità italiane, di disattendere le disposizioni per le cooperative (D.P.R. 601/1973). Nei casi di specie poi è stato riscontrata una anomalia nel carattere di mutualità delle società cooperative ricorrenti. Tali anomalie sono emerse grazie al solo intervento della Polizia Tributaria. È sulla base di questo fatto che la suprema Corte di Cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e sollevare le questioni al giudizio della Corte europea.

Le argomentazioni degli eurogiudici
Come si legge nel testo della sentenza, il punto che gli eurogiudici ritengono cruciale ai fini della corretta interpretazione della questione pregiudiziale sollevata è appurare se sussistono le condizioni, di cui all’art. 87, n. 1, CE, necessarie per far ricadere le agevolazioni fiscali alle società cooperative nella definizione di aiuto di Stato. Le condizioni che occorre appurare sono principalmente quella di sovvenzione statale, di selettività e di effetti di distorsione del mercato e della concorrenza. Quanto alla condizione della sovvenzione statale alla misura agevolata i giudici lussemburghesi hanno appurato, anche sulla base di costante giurisprudenza, che nel caso di specie si possa parlare di una misura riconducibile ad un mero finanziamento statale. Sotto il profilo della selettività della misura, invece, una prima osservazione fatta è quella che nel sistema di tassazione delle società cooperative, il calcolo della base imponibile rispecchia quello previsto per le altre tipologie di impresa. In quanto cooperative, però, beneficiano di un agevolazione fiscale proprio per il fine mutualistico che si ripropongono di conseguire. È anche vero che, riguardo al concetto di aiuto di Stato, questo si può riscontrare anche per misure agevolate riguardanti interi settori di produzione. Quanto alla condizione giuridica di società cooperativa si deve riconoscere che tale compagine sociale, contrariamente alle società a scopo di lucro, non hanno la possibilità di far ricorso a finanziamenti esterni, ma esclusivamente a quello dei soci. Ne consegue un margine di profitto ridotto rispetto al resto delle imprese. Pertanto in primis gli eurogiudici ritengono che le cooperative di produzione e lavoro costituiscono effettivamente una particolare categoria di impresa. Come più volte dichiarato dalla Corte, però, non è sufficiente valutare lo scopo perseguito per stabilire se si è in presenza o meno di aiuto di Stato. Occorre, infatti, valutare se la misura di esenzione fiscale risponda a un criterio di carattere generale inserito nel contesto dell’intero sistema tributario italiano, senza dimenticare che l’imposta non versata, dalle cooperative di produzione e lavoro, ricade e aggrava i singoli soci della cooperativa stessa. Di conseguenza la valutazione inerente la misura in funzione del sistema tributario nel suo complesso rimanda al giudice del rinvio nazionale. Quanto, in ultima analisi, alla incidenza della misura sugli scambi tra gli Stati membri e la distorsione della concorrenza, i togati europei precisano che per una misura incriminata di essere aiuto di Stato non è necessario, per essere tale, che l’incidenza dell’aiuto sugli scambi o sul mercato sia effettiva. Al termine della disamina effettuata e tenuto conto del complesso degli elementi interpretativi del diritto dell’Unione i giudici europei si sono espressi nel senso che affinchè si possa stabilire una misura come aiuto di Stato occorre il contemporaneo verificarsi delle condizioni indicate nella normativa comunitaria (articolo 87, n. 1, CE)

La pronuncia della Corte
Nelle sue conclusioni la Corte ribadisce che occorre una certa cautela nel definire una misura fiscale alla stregua di un aiuto di Stato che, in quanto tale, è vietato dal diritto dell’Unione. In altri termini, le misure di esenzione fiscale riconosciute alle società cooperative, così come riportato nei fatti di della causa principale, per poter essere considerate aiuti di Stato devono soddisfare, pienamente, le condizioni che la disciplina sugli aiuti chiede siano soddisfatte prima di delinearne la sussistenza. Per altro verso, infine, la Corte ribadisce come talune questioni esulino dalla competenza della Corte e i relativi dubbi interpretativi devono essere sciolti dal giudice nazionale.

Fonte: sentenza Corte UE del 08.09.2011 procedimento riuniti C-78/08, C-79-08 e C-80/08

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