vorrei porvi un quesito poichè ormi non ci capisco più niente..
ho emesso fattura di vendita di un bene nei confronti di una ditta srl, con
promessa verbale di pagamento a rate mensili
la ditta in questione non mi pagato nemmeno un euro di quella fattura, io
tramite legale riesco ad effettuare un decreto ingiuntivo, nel frattempo la
società dichiara fallimento e chiude.
ora io l'iva di quella fattura l'ho portasta in detrazione nel 2010....
consigliato dal mio commercialista ho richiesto con una lettera all'agenzia
delle entrate se quella somma portata in detrazione, la posso recuperare; AdE
mi risponde che non è possibile richiedere la quota iva detratta di quella
fattura.
ora Secondo Voi a chi devo credere?

1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 11/9/11 10:33

Salve.

E' possibile emettere nota di
variazione (e quindi detrazione iva) solo allorquando sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura concorsuale, momento che é identificato nell'esecuzione del riparto finale.
In particolare, si richiama la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 89/E del 18 marzo 2002, che in proposito ha espressamente chiarito che nella procedura fallimentare il presupposto del mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo si verifica alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto da giudice delegato, ovvero, in assenza del piano di riparto,
alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.
Nel caso di fallimento del debitore, la facoltà di eseguire la diminuzione sorge, dunque, da quando è reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo ovvero dalla data di chiusura della procedura fallimentare in
assenza di un piano di riparto; ciò al fine di adeguare l'imposta al corrispettivo effettivamente
incassato.
Da questa data (e non prima) il contribuente, "…ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente"

 
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