Domanda
In quale momento si verifica la sospensione del corso degli interessi, ai sensi dell'art. 55 l. fall., nell'ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento ne segua un'altra ad opera del tribunale dichiarato competente in esito alla risoluzione in suo favore del conflitto positivo di competenza?

Risposta
Il dubbio interpretativo, che non si pone più per le procedure disciplinate dalla riforma in quanto dal disposto degli artt. 9 bis e 9 ter l.fall. si evince chiaramente che il procedimento instaurato avanti al tribunale competente è la prosecuzione di quello eventualmente iniziato in precedenza avanti al tribunale dichiarato incompetente, tanto da non essere necessaria una nuova dichiarazione di fallimento, è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno enunciato il principio secondo cui, con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 55 l. fall., nell'ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale poi riconosciuto incompetente segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione come avviene per quelli processuali.


Fonte: IPSOA

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