Un Comune, esercente anche attività commerciale, che abbia effettuato l’opzione per l’esercizio del metodo commerciale, entro quale termine può presentare la dichiarazione integrativa Irap per correggere un errore che determina un minor credito d’imposta?

Le dichiarazioni integrative Irap possono essere presentate per correggere errori o omissioni che abbiano determinato un maggiore valore della produzione o, comunque, un maggior debito d’imposta o un minor credito. Ovviamente l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non essere espressione di mero ripensamento sulle scelte operate in sede di dichiarazione.
Le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sono dettate dall’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
La norma richiamata prevede che le dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.


Fonte: Agenzia Entrate

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