Il D.L. n. 78/2010 stabilisce che il soggetto che sia contemporaneamente amministratore e socio operativo in una Srl operante in ambito commerciale o artigiano deve mantenere l’iscrizione obbligatoria sia alla gestione Ivs (Invalidità, vecchia e supersiti) che a quella separata. Secondo la Cassazione con la sentenza n. 3240/2010 viene, invece, affermato che la scelta d’iscrizione nella gestione separata, o nella gestione degli esercenti attività commerciali spetterebbe all’Inps, secondo il carattere di prevalenza, e andrebbe comunque evitata la contemporanea iscrizione ad entrambe le gestioni.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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