Per l'integrazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista e disciplinata dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000, è sufficiente che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione d'imposta (dolo specifico), senza che rilevi l'effettiva successiva evasione, non essendo questo un elemento costitutivo del reato di che trattasi.
Così si è pronunciata la Cassazione, III sezione penale, nella sentenza n. 26138 dell'8 luglio.

I fatti di causa
Un contribuente impugna in Cassazione la sentenza del Tribunale di Cagliari - confermata poi dalla Corte di appello isolana - che lo aveva riconosciuto colpevole, nella qualità di amministratore societario, del reato di cui dall'articolo 8, commi 1 e 3, del Dlgs 74/2000, per avere emesso nei confronti di una società (sempre da lui stesso amministrata) una fattura, di importo elevato, per operazioni inesistenti.
Il ricorrente ritiene viziata la sentenza di appello per erronea interpretazione del citato articolo 8, in quanto, nell'impossibilità giuridica di ottenere il rimborso dell'Iva - ostandovi il disposto dell'articolo 30 del Dpr 633/1972 - non si era verificata nessuna evasione d'imposta e quindi nessun danno erariale, mentre i giudici di merito hanno ritenuto integrato, se non lo specifico fine del rimborso Iva, quello generico di evadere le imposte.

La decisione della Corte
I giudici di legittimità sono di diverso avviso e rigettano le doglianze del ricorrente, nella considerazione che nessuna rilevanza può essere data all'argomentazione del ricorrente - secondo cui non sussiste il contestato reato tributario dal momento che non ha cagionato alcuna evasione d'imposta e quindi alcun danno erariale - sussistendo, invece, nel caso de quo, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in contestazione.

Quanto all'elemento oggettivo, la Cassazione precisa che gli accertamenti svolti dalle Autorità finanziarie hanno "...inequivocabilmente provato..." che il ricorrente, nella qualità di rappresentante legale e amministratore di due società, aveva emesso, tra le stesse compagini sociali, una fattura per operazioni inesistenti, essendo stato dimostrato che i lavori di costruzione del complesso immobiliare - per la cui realizzazione la fattura era stata emessa - non erano mai iniziati.
Al riguardo, i giudici di piazza Cavour ricordano che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società a favore di un'altra, facenti capo allo stesso amministratore, è sufficiente, di per sé, a conseguire la finalità di consentire a terzi l'evasione di imposta e, di conseguenza, a integrare la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 8 del Dlgs 74/2000 (cfr, Cassazione, sentenza 38199/2002).

Quanto poi all'elemento soggettivo, la Corte suprema statuisce che "...l'evasione di imposta non è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti..." ma rappresenta solo "...un elemento del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente...".
In altri termini, l'evasione d'imposta (e il connesso danno erariale) non è elemento essenziale della fattispecie prevista e punita dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000, ma "...per integrare il reato è necessario che l'emittente di fatture (per operazioni inesistenti, n.d.r.) si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo consegua effettivamente la evasione (Cass. n. 39359/2008; Cass. n. 13826/2001)".

Infine, concludono i giudici penali di legittimità, la circostanza che non sia stato ottenuto alcun rimborso Iva - o il fatto che la relativa richiesta fosse giuridicamente infondata per mancanza dei prescritti presupposti normativi - "...non esclude la finalità della condotta diretta a consentire alla società collegata la evasione di imposte, perché è sufficiente che il reo agisca con la intenzione di consentire ad un terzo di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto ed è del tutto irrilevante che quest'ultimo effettivamente consegua o tenti di conseguire l'indebito rimborso".

Da ultimo, sempre con riferimento all'elemento soggettivo, si fa presente che la costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fine specifico di far evadere le imposte al destinatario delle false fatture non deve essere necessariamente esclusivo, ma può accompagnarsi anche ad altri scopi - sia dell'emittente, sia del destinatario - quale, per esempio, quello di evadere i contributi previdenziali (cfr, Cassazione, sentenza 39359/2008).


Fonte: Agenzia Entrate

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