Sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa i corrispettivi corrisposti in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, in quanto costituiscono per il soggetto erogante spese di pubblicità. Tuttavia, l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 non esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch'essi dello stesso trattamento. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate.
risoluzione n. 57/e del 23 giugno 2010
Fonte: Min.Finanze
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» Deducibilità delle spese di pubblicità ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
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