Con la circolare n. 39/E l'Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sollevati nelle scorse settimane dai CAF su questioni interpretative poste in ordine alla deducibilità e detraibilità di alcune spese, nella determinazione dell’IRPEF.Spese relative all'acquisto dell'abitazione principale

Anche se pagate prima del compromesso e del rogito, le spese di intermediazione per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale possono essere detratte purché siano state sostenute in occasione dell’acquisto.

Relativamente agli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, questi si detraggono sempre nel limite complessivo di 4.000 euro l'anno. In risposta al quesito proposto, l'Agenzia entrate chiarisce che il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla prima casa fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. In seguito, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. Comunque sia, l'importo complessivo annuo della detrazione non può superare i 4.000 euro.

Infine, se l'immobile da adibire ad abitazione principale è soggetto a lavori di ristrutturazione, gli interessi sul mutuo possono essere detratti nella misura del 19% sempre su un importo massimo di 4mila euro a decorrere dalla data in cui la casa è adibita a dimora abituale. Per provvedere all'adempimento di tale condizione il contribuente ha a disposizione due anni, anzichè dodici mesi.

Spese di istruzione

Non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, in quanto non possono essere assimilati alle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, ammesse invece al beneficio fiscale.

Spese mediche

Possono essere detratte anche le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese dal podologo, dal fisioterapista e dal logopedista. Unica condizione è che siano state prescritte da un medico.

Detrazioni per interventi di risparmio energetico

La spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico è subordinata alla circostanza che tali interventi siano realizzati su edifici esistenti.

Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”; mentre, in caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In quest’ultimo caso, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio,in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo anche dell’ampliamento.

(Circolare Agenzia delle Entrate 01/07/2010, n. 39/E)


Fonte: IPSOA

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