L’accertamento induttivo “puro” è legittimato, stante l’interpretazione letterale dell’attuale normativa, ove il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tale requisito, secondo i giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino (sezione III, sentenza n. 14 depositata il giorno 8 febbraio 2010) deve sempre essere vagliato con riferimento al comportamento del contribuente, sicché, sebbene la dichiarazione sia omessa, ove dagli atti risulti il regolare versamento delle imposte, la corretta tenuta delle scritture contabili nonché il regolare deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, il metodo induttivo non può ritenersi legittimo

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