L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente
i cui nuclei siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto di
limiti stabiliti di anno in anno per legge. L’assegno spetta in misura diversa in
rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.

L’assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti (compre s i
i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità
indennizzata, assistiti per tubercolosi), ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri,
elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) e ai lavoratori
parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata
dei lavoratori autonomi.
Nel settore privato
 lavoratori dipendenti in attività
 disoccupati indennizzati
 lavoratori cassaintegrati
 lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
 lavoratori assenti per malattia o maternità
 lavoratori richiamati alle armi
 lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
 lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale
 assistiti per tuberc o l o s i
 pensionati ex lavoratori dipendenti
 caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari
armatori imbarcati
 soci di cooperative
 lavoratori assunti a tempo parz i a l e
 lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi a progetto,
venditori porta a porta, liberi professionisti, associati in part e c i p azione
alla cui particolare disciplina è dedicato il paragrafo “I lavoratori
parasubordinati”).

Il nucleo familiare, per ottenere l’assegno, deve avere specifiche caratteristiche
che variano se il richiedente è un lavoratore dipendente, un titolare
di pensione diretta o un titolare di pensione ai superstiti.
Per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione
Il nucleo familiare può essere composto da:
 chi richiede l’assegno;
 il coniuge;
 i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati,
naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti
viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore ai 18 anni.
Sono equiparati agli affidati i minori “in accasamento” o in collocamento
etero f a m i l i a re: si tratta cioè di quei bambini affidati ai servizi sociali
e collocati in una famiglia;
 i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico
o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un
l a v o ro proficuo;
 i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o maggiore nni
inabili – a condizione che:
• siano orfani di entrambi i genitori;
• non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Queste persone fanno parte del nucleo anche se:
 non sono conviventi con il richiedente;
 non sono a carico del richiedente;
 non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno
stato membro dell’Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste
apposita Convenzione).
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori
per i quali è richiesta la convivenza.
Il coniuge
Il coniuge, per far parte del nucleo familiare, non deve essere separato legalmente
o divorziato né avere abbandonato la famiglia. Si considerano
non conviventi anche i “separati in casa” cioè coloro che sono stati autorizzati
dal giudice, in via temporanea, a vivere nella stessa abitazione.

Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è
costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone
che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da
prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello
prodotto nell’anno solare precedente.

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare
che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare
hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo:
sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale
dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
calcolato dall’Istat. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per
i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili. A questo punto, è necessario “entrare” nella famiglia per stabilire i redditi di ogni singolo componente.

Concorrono a formare il reddito del nucleo:
 i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef: redditi da lavoro dipendente, autonomo
o professionale, redditi d’impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni
e fabbricati ecc. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
Tra i redditi assoggettabili all’Irpef devono essere compresi:
• quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione,
indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di
p restazioni ecc.);
• i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero
sottoposti a tassazione Irpef;
• i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel
territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad
esempio la FAO);
• gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o
di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al
mantenimento dei figli);
 i redditi di qualsiasi natura, se di importo complessivamente superiore
al limite indicato nell’allegato alla guida. Tra questi:
• quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal
Ministero dell’Interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti,
pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima
categoria ecc.);
• quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite
da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e
p ostali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.).
Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché
concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti,
sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la
perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno.

Non devono, invece, essere compresi:
 i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita ecc.);
 le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
 l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto
per legge;
 gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di
pagamento;
 le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
 le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
 le pensioni di guerra e le rendite Inail;
 le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti,
ai minori invalidi non deambulanti;
 gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
 le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
 l’indennità di frequenza ai minori invalidi civili;
 le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali;
 gli indennizzi per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati.

Il riconoscimento dell’assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato
è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente
da lavoro dipendente o da pensione.
L’assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro
dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa
dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al
nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero
reddito familiare .

I redditi da lavoro dipendente
Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:
 i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’Irpef, compresi
quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni,
l’indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione
di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto
e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
 i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero o presso Enti internazionali
con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
 gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale
o divorzio.

I redditi da pensione
Anche i redditi da pensione contribuiscono a formare la quota del 70% in
quanto – a questi fini – la legge stabilisce che le pensioni sono equiparate ai
redditi da lavoro dipendente.
Ciò vale anche per le pensioni liquidate in favore dei lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Vi rientrano
inoltre le pensioni o gli assegni esenti da Irpef (pensioni sociali, pensioni agli
invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, assegni accessori alle pensioni di prima
categoria), nel caso in cui superino un determinato limite annuo.

Il lavoro part time può essere orizzontale (se il lavoro è svolto in tutti i giorni
della settimana ad orario ridotto) e verticale (se il lavoro è svolto con orario
normale solo alcuni giorni della settimana oppure per alcune settimane o
per alcuni mesi). I contratti collettivi possono prevedere una terza forma di
part time: orizzontale e verticale nello stesso tempo. Nel caso del part time la
prestazione dell’assegno è differente a seconda delle ore di lavoro svolte nella
settimana.
L’assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana)
se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore.
Se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l’assegno
spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di
settimana corta.
Ai lavoratori in part time, che lavorano meno di 24 ore settimanali, spetta l’assegno
per il nucleo familiare solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione
lavorativa. In caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso
dal pagamento degli assegni.

La misura dell’assegno è in rapporto a specifici livelli di reddito ed al numero
dei componenti il nucleo familiare.
Al lavoratore l’assegno spetta per intero - qualora permanga la continuità del
rapporto di lavoro - per:
 ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130
se impiegato;
 ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle
104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se
operaio e 30 ore se impiegato;
 ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30
ore settimanali.
In sostanza, se il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto
le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese le ore richieste, l’assegno
deve essere corrisposto per intero.
Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 o le 30 ore, il lavoratore
ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo
lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato
raggiunto il minimo di ore lavorative.
L’assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita
o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia,
infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.
In caso di settimana corta, cioè quando l’orario è ripartito su cinque giornate
anziché su sei, l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.
Viene pagato in maniera ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate
e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con
esclusione del sabato.

Per ottenere il pagamento dell’assegno, l’interessato deve presentare domanda
utilizzando gli appositi moduli dell’Inps reperibili presso le Sedi (in caso di pagamento
diretto), presso i datori di lavoro (per la generalità dei lavoratori dipendenti)
oppure sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
La domanda va presentata:
 al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività
lavorativa dipendente non agricola;
 alla sede dell’Inps in tutti gli altri casi: pensionato, disoccupato, operaio
agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc.


Le nuove tabelle aggiornate si trovano a questo indirizzo: http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AuRb9uPDcIESdEVwdlJzWVVaYWY2UXdSTThSQlB5M2c&hl=it


Fonte: INPS

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