La S.C. esclude l'applicabilità della norma penale sulle molestie alle email moleste, in ragione delle caratteristiche tecniche della telecomunicazione.Questa la vicenda, interessante anche per le modalità dell'indagine volta a scoprire l'autore del fatto rilevante per l'imputazione di molestie.

Da una casella email attivata con un nome inesistente è spedito un messaggio offensivo ad un destinatario; l'indagine verifica che l'email è stata attivata da connessione telematica operata attraverso un'utenza telefonica intestata all'indagato, e sul computer dello stesso si riscontrano tracce di accessi alla casella postale, possibile come noto solo da parte di chi ha la password di accesso alla posta.

Esclusa nel caso l'imputabilità per ingiuria, per difetto di querela, l'indagato era tratto a giudizio per il diverso reato di molestie, per il quale veniva condannato. Impugnata la sentenza in Cassazione, la sentenza del giudice di legittimità analizza molto opportunamente le caratteristiche tecniche dello strumento di comunicazione, per applicarvi solo dopo tale operazione le regole giuridiche: la sentenza coglie in tal modo appieno la specificità delle regole che presiedono al diritto dell'informatica, quale disciplina che parte dall'analisi tecnica dei fenomeni per evidenziarne le similitudini o differenze rispetto agli istituti giuridici tradizionali.

La sentenza ribalta il giudizio della corte territoriale ed afferma che l'email non può considerarsi alla stregua del mezzo del telefono (espressamente preso in considerazione dalla norma sulle molestie), in quanto se anche l'email utilizza la rete telefonica e cellulare delle bande di frequenza, non reca tuttavia un'applicazione telefonica, intesa come trasmissione sincrona di suoni e voci, essendovi solo un trasmissione asincrona di questi.

Le differenze tecniche rispetto al telefono e ad altri strumenti simili a questo (quale il citofono), secondo la Corte, devono portare l'interprete ad escludere l possibilità di interpretare la norma sulle molestie facendone applicazione anche all'email: infatti, mentre per il citofono l'applicazione della norma sulle molestie sarebbe frutto di un'interpretazione estensiva (Cass. 8759/1978), con riferimento all'email la norma sarebbe oggetto di un'interpretazione analogica in malam partem, come tale vietata in ambito penale.

Infatti, rileva la Corte che la modalità asincrona e non immediata di interazione con il destinatario esclude una intrusione diretta nella sua sfera, sicché l'email realizza al più un turbamento analogo alla corrispondenza epistolare, non coperta dalla norma penale.

In giurisprudenza, oltre alla richiamata sentenza che fa applicazione della norma al citofono (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8759 del 30/06/1978, secondo cui nella generica dizione di cui all'art 660 cod pen "col mezzo del telefono" sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza, quale il citofono), Cass. 28680 del 01/07/2004 applica la norma alle molestie via sms (short message service, o messaggini telefonici), e la soluzione è condivisibile in quanto lì vi è un turbamento immediato e diretto del destinatario: secondo la sentenza, la disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia "de auditu" che "de visu", a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario.

In materia di comunicazioni telematiche via email, è comunque opportuno tener conto di quanto affermato tempo fa da Cass. Sez. . 4, Sentenza n. 11853 del 4/12/1995, secondo la quale è illegittima l'affermazione di responsabilità di una persona in ordine al reato di molestie commesse con il mezzo del telefono che venga motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo costituito dalla intestazione a detta persona dell'utenza telefonica dalla quale siano provenute le chiamate moleste.

Resta poi sullo sfondo il problema, che nel caso di specie non si poneva, della molestia tramite email scaricata immediatamente su cellulare del destinatario, ponendo il dubbio che in tal caso l'email diviene simile all'sms, pur mantenendo una modalità asincrona di trasmissione, offuscata tuttavia dal download immediato dei dati sul telefono cellulare del destinatario.



Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top