Con riferimento al "reddito risultante dall'ultima dichiarazione" di cui all'art. 76 DPR 115/2002 per l'ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, si deve riguardare il reddito risultante dall'ultimo anno di imposta maturato anche se non ancora depositata la relativa dichiarazione perchè non ancora scaduto il periodo per il deposito della stessa e non al reddito di cui all'ultima dichiarazione presentata.Con riferimento al "reddito risultante dall'ultima dichiarazione" di cui all'art. 76 DPR 115/2002 per l'ammissione al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, si deve riguardare il reddito risultante dall'ultimo anno di imposta maturato anche se non ancora depositata la relativa dichiarazione perchè non ancora scaduto il periodo per il deposito della stessa e non al reddito di cui all'ultima dichiarazione presentata.

La sentenza in rassegna concerne una imputazione per falsità nella dichiarazione del reddito posseduto, ai fini della determinazione della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio (delitto punito dall'art. 95 d.p.r. 115/2002).

Il problema che si pone al giudice sta nel fatto che l'imputata dichiarava di trovarsi nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, quanto al reddito posseduto. Tali condizioni ricorrevano con riferimento all'ultimo anno solare prima della richiesta di ammissione, ma per tale periodo, pur già concluso, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tali condizioni non sussistevano invece quanto all'anno ancora precedente (e per il quale invece era stata già presentata la dichiarazione). Poiché l'art. 76 de. d.p.r. 115/2002 aggancia l'ammissione all'ultima dichiarazione, l'accusa riteneva integrato il delitto.

Il giudice alessandrino opera una rilettura del sistema normativo che appare ragionevole sul piano sistematico, osservando che è razionale collegare il gratuito patrocinio alla situazione reddituale attuale e che per attuale deve intendersi quella di cui all'ultimo periodo di imposta, se concluso. La conclusione del periodo di imposta rende infatti determinato e determinabile il reddito di quel periodo. Nelle ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi di quell'anno non fosse ancora stata presentata, senza colpa del contribuente (per il fatto che ancora non sia decorso il termine), appare al giudice che il rifarsi alla dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente sia un formalismo eccessivo.

La sentenza opera pertanto una interessante interpretazione del combinato disposto degli art. 95, 79 e 76, nel senso che il riferimento all'ultima dichiarazione andrebbe inteso come dichiarazione relativa all'ultimo periodo di imposta conclusosi al momento della istanza di gratuito patrocinio. Esso sarebbe la dichiarazione già presentata se scaduti i relativi termini, mentre sarebbe il contenuto della dichiarazione “da presentare”, quando il periodo di imposta sia scaduto ma non sia scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi.

Sentenza originale, su un punto su cui non risulta una consolidata giurisprudenza.

(Tribunale Alessandria, Sentenza 15/06/2010)


Fonte: IPSOA

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