Entro il 20 luglio prossimo, i contribuenti che hanno violato le nuove regole sui modelli INTRASTAT, in vigore dal 2010, relativamente agli elenchi dei mesi da gennaio a maggio, possono presentare elenchi integrativi senza alcun tipo di sanzione. E' quanto a suo tempo disposto dalla circolare 17 febbraio 2010, n. 5/E che è intervenuta a "sanare" una situazione che, per i contribuenti era, di fatto, diventata insostenibile a causa dei ritardi con i quali il Legislatore ha emanato i provvedimenti attuativi della nuova disciplina.La nuova disciplina INTRASTAT

La presentazione degli elenchi INTRASTAT ha subìto, a partire dal 1° gennaio 2010, una radicale innovazione resasi necessaria a seguito del recepimento delle direttive comunitarie che hanno dettato regole più stringenti con il preciso intento di combattere il deprecabile fenomeno dell’evasione IVA intracomunitaria.

In particolare:
•la direttiva n. 2008/8/CE ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, di indicare negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, oltre alle informazioni relative alle cessioni intracomunitarie di beni, anche quelle riguardanti le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati comunitari, tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge nel proprio Stato di stabilimento;
•la direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, tra l’altro, ha modificato la periodicità di presentazione degli elenchi (tra l’altro, è stata abolita la presentazione annuale).Le predette direttive UE sono state recepite, in Italia, con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha riformulato il comma 6 dell’art. 50 del D.L. n. 331/1993, stabilendo che i contribuenti IVA devono presentare per via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari rese nei confronti di altri soggetti passivi d’imposta stabiliti in altro Stato membro e di quelle da questi ultimi ricevute.

Inoltre, per rendere operative le nuove disposizioni sono stati emanati:
•il decreto 22 febbraio 2010 del Ministro dell’Economia e delle finanze, relativo alle modalità e ai termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi;
•la determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, che riguarda l’approvazione dei nuovi modelli e delle relative istruzioni.

Problemi connessi al ritardo del varo dei provvedimenti attuativi

Seri problemi sono sorti a causa del ritardo (nell’ordine di alcune settimane) con il quale sono stati emanati i suddetti provvedimenti attuativi.

In vista dell’approssimarsi della scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi al mese di gennaio 2010 - che, in assenza di espressa abrogazione, rimaneva quella già prevista del 20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione dei modelli - i contribuenti si sono trovati in notevole difficoltà nell’adempiere correttamente ai nuovi obblighi; nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto, come invece sarebbe stato opportuno, differire l’operatività della nuova disciplina.

Possibilità di correggere, senza sanzioni, eventuali violazioni

Prendendo, comunque, atto delle obiettive condizioni di incertezza in cui si sono trovati i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, richiamandosi all’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, che non saranno irrogate sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione sia degli elenchi mensili relativi al periodo gennaio-maggio 2010 sia degli elenchi trimestrali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) del 2010, purché i contribuenti presentino, entro il 20 luglio 2010, appositi elenchi riepilogativi “integrativi”.

Dall’uso del termine “integrativi” riferito agli elenchi da presentarsi entro il 20 luglio si poteva desumere che non potessero ritenersi al riparo dall’applicazione delle sanzioni quei contribuenti che avessero omesso del tutto la presentazione degli elenchi: di qui l’opportunità di presentare gli elenchi in questione con i dati in proprio possesso, sia pure incompleti, e procedere alla relativa integrazione entro il 20 luglio.

Tale impostazione non considerava, tuttavia, il disposto dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire nuovamente sulla questione, con la circolare 18 marzo 2010, n. 14/E, affermando che, ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, i soggetti obbligati dispongono di 60 giorni a decorrere dal 5 marzo 2010 per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010, e che, di conseguenza, fino al 4 maggio 2010 non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010.

Su tale punto, comunque, è interessante riportare quanto affermato dall’Assonime nella circolare 27 maggio 2010, n. 18. Infatti, secondo l’Associazione, se si ammette l’operatività nella specie dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, non sembra corretto limitarne gli effetti ai soli elenchi riferiti a gennaio: la logica conseguenza, a rigore, dovrebbe essere il riconoscimento dell’efficacia della nuova disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari solo a decorrere dalla predetta data del 4 maggio.

In quest’ottica, potrebbe, infatti, dubitarsi della sussistenza dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi ai primi tre mesi dell’anno, e degli elenchi trimestrali relativi al primo trimestre, cioè quelli relativi a gennaio, febbraio e marzo 2010.

A questo punto, sarebbe auspicabile un nuovo e risolutore intervento dell’Agenzia delle Entrate.



Fonte: IPSOA

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