L’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello 69, per la richiesta di registrazione degli atti, e il nuovo modello CDC, di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. A partire dal 1° luglio, l’art. 19, comma 15, D.L. n. 78/2010 (c.d. Manovra correttiva) prevede l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto. A tal fine, è stato modificato l’attuale modello 69 (utilizzato per richiedere la registrazione degli atti, esclusi quelli degli organi giurisdizionali) per prevedere uno specifico quadro (Quadro D denominato «Dati degli immobili») in cui indicare i dati catastali nei casi di registrazione dei contratti sopra citati.

Il modello 69 è presentato all’Agenzia delle Entrate, secondo le vigenti modalità, per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010, di contratti di locazione, affitto e comodato di beni immobili.

Per effetto dello stesso art. 19, comma 15, inoltre, dal 1° luglio 2010, i dati catastali dei beni immobili devono essere comunicati anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe. È stato pertanto introdotto un nuovo modello di comunicazione dei dati catastali - denominato modello CDC - da utilizzare solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.

Il modello CDC è presentato in forma cartacea presso l’ ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili; è possibile anche la trasmissione per via telematica, contestualmente al versamento.

I contribuenti obbligati alla registrazione telematica dei contratti devono inviare il modello con le medesime modalità telematiche.

I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione telematica possono presentare il modello CDC in forma cartacea all’ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità telematica.

Periodo transitorio

Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del modello (che sarà comunicata con apposito provvedimento), i contribuenti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale dell’Agenzia delle Entrate, sempre entro il termine di 20 giorni.

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 25/06/2010, n. prot. 2010/83561)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top