Ho acquistato la prima casa, in comproprietà con la mia ex-moglie, nell'anno 2000 usufruendo delle agevolazioni fiscali, nell'anno 2003 è intercorsa la separazione legale ed il successivo divorzio nel 2007, ovviamente, dell’immobile hanno usufruito i mie figli e la mia ex-moglie.

Lo scorso anno (Aprile) ho acquistato un piccolo appartamento, dove risiedo, pagando tutti gli oneri come seconda casa.

Questo mese (Maggio) la casa in comproprietà è stata venduta e il rogito è previsto per il mese di Ottobre 2008, mi domando se, è previsto il recupero della differenza IVA (10%-4%) pagata per la mia attuale abitazione, e se viene considerato credito d’imposta la differenza fra l’IVA pagata nel 2000 (casa in comproprietà) e quella pagata lo scorso anno (mia attuale abitazione) anche se l’acquisto di quella che è la mia attuale abitazione principale e da ottobre la mia prima casa, è avvenuto prima della vendita di quella che lo era.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 16/5/08 13:31

La normativa vigente prevede un credito d'imposta ai contribuenti che acquistino un'altra "prima casa" entro un anno dall'alienazione di un altro immobile acquistato fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva.

Il credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato, ma non può essere superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.

L' agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

- l' acquisto deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione;

- la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".


Non può pertanto beneficiare del credito d'imposta chi acquista un'abitazione per la prima volta o chi abbia effettuato la vendita di un immobile per il cui acquisto non abbia avuto agevolazioni come:

- chi vende una casa ereditata (resta solo da vedere se l'erede, come pare, possa avvalersi dell'agevolazione se vende una casa che il defunto abbia acquistato con le agevolazioni);

- chi vende una casa comprata con imposta non agevolata (in quanto, per mille motivi, in quell'operazione, i requisiti per l'agevolazione, oggi ben sussistenti, non erano presenti);

- chi vende una casa acquistata prima dell'introduzione nel nostro sistema tributario delle agevolazioni "prima casa" (sancite per la prima volta con la legge 168/82).

Il fatto che nel Suo caso sia accaduto prima l'acquisto che la vendita ci pone seri dubbi che la Sua situazione possa facilmente rientrare nella fattispecie sopra riportata.

 
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