Qualora ritenga che il conferimento in società di beni immobili gravati da ipoteca, seguito dal recesso del conferente dalla società con cessione ai residui soci delle quote di partecipazione, integri un fraudolento trasferimento della proprietà dei beni, l'Amministrazione finanziaria può procedere al recupero delle maggiori imposte entro il termine di 5 anni decorrente non dal trasferimento delle quote sociali, ma dalla registrazione dell'atto di conferimento.

(Commissione tributaria I grado Bolzano, Sentenza, Sez. V, 29/04/2008, n. 31)

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