In tema di IVA, l'art. 19, D.P.R. n. 633/1972, impone di tener conto delle operazioni esenti, indicate dall'art. 10, numeri da 1) a 9), dello stesso decreto, al fine della determinazione del pro-rata, solo quando formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. Ricadono nelle attività proprie dell'impresa (e come tali vanno computati per la riduzione percentuale dell'ammontare detraibile dell'IVA) non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo; devono invece essere escluse tutte quelle attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/05/2008, n. 11085)

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