Con la risoluzione n. 214/E del 22 maggio, l'agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità per il contribuente di ottenere, attivando la procedura di interpello, la disapplicazione dell'articolo 102, comma 9, del Tuir, che disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alla telefonia fissa e mobile, e al traffico dati.

Più in particolare, la norma in commento, che in origine e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 prevedeva una deducibilità, in misura pari al 50%, delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle "apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di concessione governativa" (vale a dire telefoni cellulari e radiotelefoni), prevede ora, per le imprese, la deducibilità nella misura dell'80%, delle quote di ammortamento dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione "relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il caso prospettato riguarda una società di capitali che gestisce il "servizio idrico integrato" (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) in 57 Comuni italiani, utilizzando un sistema di "telecontrollo" degli impianti idrici.

Una componente essenziale dei sistemi di telecontrollo è rappresentata dalle Rtu (Remote terminal unit), ossia unità periferiche poste fisicamente nel sito che si intende monitorare, che hanno lo scopo di raccogliere, lavorare e inviare dati a un centro di elaborazione, e che possono anche svolgere attività di automazione locale (ad esempio, l'azionamento o l'arresto di una pompa in base al livello di un serbatoio). Le Rtu comunicano con gli elaboratori centrali utilizzando dei moduli Gprs o dei modem, i quali possono essere o meno integrati all'interno della Rtu stessa.

La società istante afferma di essere in grado di dimostrare che sulle reti di comunicazione utilizzate per il proprio sistema di telecontrollo viaggiano esclusivamente dati tecnici relativi agli impianti idrici. In altri termini, i costi e le spese sostenuti per le attrezzature e per i servizi di comunicazione elettronica sono utilizzati esclusivamente per le finalità proprie dell'impresa, non essendo possibile, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle apparecchiature, ipotizzarne, neanche astrattamente, un impiego diverso.

L'interpellante ritiene, perciò, che nella propria fattispecie non possano verificarsi gli effetti elusivi al cui contrasto è finalizzata la disposizione contenuta nell'articolo 102, comma 9, del Tuir, e della quale richiede, pertanto, la disapplicazione ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973.

L'agenzia delle Entrate, preliminarmente, chiarisce che la presenza nell'ordinamento tributario del comma 8, articolo 37-bis, Dpr 600/1973, è riconducibile alla volontà del legislatore di introdurre "un principio di civiltà giuridica e di pari opportunità tra fisco e contribuenti", in considerazione del fatto che il vigente sistema normativo racchiude una serie di disposizioni antielusive specifiche che impediscono o limitano particolari comportamenti del contribuente.

Nell'intento di contrastare fenomeni di abuso, le stesse norme rischiano di penalizzare indiscriminatamente anche situazioni nelle quali gli effetti elusivi, che con le medesime si intende ostacolare, non possono di fatto realizzarsi. A fronte di una tale evenienza, il contribuente può attivare la procedura dell'interpello e chiedere la "disapplicazione" delle norme antielusive speciali, a condizione che lo stesso fornisca la prova che, nel caso concreto, gli effetti elusivi non possono verificarsi.

Con specifico riferimento alla richiesta avanzata dalla società istante di ottenere la disapplicazione, l'Agenzia si esprime in senso sfavorevole ritenendo, invece, che la disposizione non possa essere disapplicata, in quanto assume "la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva specifica".

L'Amministrazione finanziaria sottolinea che la ratio su cui si fonda la previsione di una deducibilità a forfait di determinati costi, come quelli relativi ad "apparecchiature terminali" per la telefonia fissa/mobile e il traffico dati, non è antielusiva, bensì riconducibile alla volontà del legislatore "di evitare un evasivo utilizzo privatistico del bene".

Tale intento "antievasivo" è riscontrabile anche nella relazione illustrativa al decreto legge 151/1991 (che ha introdotto la norma nel nostro ordinamento tributario), la quale ha evidenziato che l'esigenza di inserire una siffatta disposizione nel Tuir è stata dettata dalla circostanza che "l'utilizzo di tali apparecchi, attese le loro peculiari caratteristiche tecniche, oltre ad essere destinato all'esercizio di attività produttive di reddito, si presta potenzialmente a soddisfare anche esigenze e necessità personali degli utilizzatori".

In altri termini, il legislatore, allo scopo di contrastare l'impiego di determinati beni per finalità non strettamente connesse con l'esercizio dell'attività d'impresa, ha preferito optare per una norma che "forfetizza" l'inerenza e che, conseguentemente, dispone la parziale deducibilità per i costi relativi a tali beni, attesa anche la complessità, sul piano pratico, di quantificare l'effettivo utilizzo degli stessi per lo svolgimento dell'attività.

Il Fisco, in definitiva, si può disinteressare delle prove documentali che il contribuente fosse eventualmente in grado di fornire per dimostrare l'effettiva destinazione del bene, in quanto la norma a forfait già presume una parziale inerenza, cui è riconducibile una deducibilità solo limitata del costo.

Tutte queste considerazioni conducono, pertanto, l'agenzia delle Entrate a ribadire l'orientamento negativo già precedentemente espresso con la risoluzione 190/2007 (si veda "Costi auto, divieto di accesso all'interpello disapplicativo" su FISCOoggi del 27 luglio 2007) e a sostenere che l'articolo 102, comma 9, del Tuir non è tra le norme suscettibili di disapplicazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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