L'offerta di un servizio telematico di prenotazione di ostelli o alberghi è una prestazione assimilabile all'uso del telefono o del fax ed è identificata come una operazione di intermediazione e non come commercio elettronico, in quanto l'utilizzo del computer costituisce un mero strumento. Questa operazione è soggetta a Iva se la prenotazione riguarda strutture situate in Italia, in base al principio di territorialità dell'imposta.

È la risposta dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 199/E del 16 maggio, all'interpello posto da una società che opera nel settore turistico e che, tramite il proprio sito web - che si avvale di due server condotti in esclusiva e gestiti da un fornitore americano - coordina la corrispondenza e-mail tra chi prenota il soggiorno e l'albergatore prescelto.

La prenotazione viene effettuata (tramite Internet) collegandosi a un server situato nel New Jersey, e i clienti pagano, mediante carta di credito, il 10% di quanto dovuto per l'intero periodo di permanenza alla società interpellante, che emette la relativa fattura.

L'istante chiede se sul corrispettivo ricevuto debba essere applicata l'Iva. A suo giudizio, poiché il server si trova ed è gestito in America e a esso vengono collegati sia il cliente che l'albergatore, non si effettua alcuna prestazione di mediazione in Italia e quindi, in base a quanto previsto dalla normativa che disciplina l'applicazione dell'imposta, riguardante il luogo di utilizzazione del servizio reso (che a parere dell'istante corrisponde al Paese in cui è ubicato il server), le operazioni effettuate nei confronti di privati sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'Iva.

L'agenzia delle Entrate, proprio in considerazione della procedura utilizzata (richiesta da parte del cliente tramite e-mail, prenotazione tramite internet, fatturazione al cliente delle operazioni effettuate), ritiene che la società svolga un'attività di intermediazione, in cui l'uso di internet costituisce lo strumento, esattamente come il telefono o il fax, attraverso il quale vengono raccolte le richieste dei clienti e, per loro, vengono effettuate le prenotazioni.

Di conseguenza, dal momento che le prestazioni di intermediazione sono riferite a beni immobili, queste vengono disciplinate, sotto il profilo della territorialità, dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972 e assoggettate a Iva quando la prenotazione si riferisce ad alberghi od ostelli collocati in Italia.


Fonte: Agenzia Entrate

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