Il ritardo della comunicazione - alla ASL e all'Ispettorato del lavoro - della nomina del responsabile della sicurezza, non avendo dato seguito a comunicazione o sanzione, non è assimilabile alle violazioni delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori che comportano la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 388/2000.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. IX, 15/04/2008, n. 30)

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