Una rilevante modifica al meccanismo di determinazione dell’Irpef è rappresentata dalla sostituzione delle precedenti deduzioni per carichi familiari con detrazioni dall’imposta. I contribuenti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei
figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell’ammontare del reddito complessivo.

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale, purché in possesso di redditi
non superiori a 2.840,51 euro:
■ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
■ i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
■ altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano
conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria.

Rispetto al precedente sistema, sono rimasti invariati i criteri per poter ritenere una persona
fiscalmente a carico e le altre disposizioni che regolano il riconoscimento della detrazione.
Tra queste, ricordiamo le seguenti regole.
1. Il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico
rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini del calcolo del citato reddito massimo occorre considerare anche la rendita dell’abitazione
principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
Queste retribuzioni sono esenti dall’Irpef e non sono quindi comprese nel reddito complessivo
di coloro che le percepiscono ma sono rilevanti ai fini della determinazione del
limite per l’attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.
2. L’importo delle detrazioni va sempre rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari
sono stati a carico. Il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni
previste, indipendentemente dal numero dei giorni del mese.
3. La detrazione per i figli è assegnata per intero al genitore che ha a carico anche il coniuge.
4. Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono
con il contribuente o non risiedono in Italia.
5. Rimane la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione
prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto
i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati
o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato.

Dal 2008, per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico, il lavoratore o collaboratore ha l’obbligo dipresentare “annualmente” apposita richiesta al proprio datore di lavoro con la quale deve dichiarare di averne diritto, indicando il codice fiscale delle persone per le quali si richiedono.
In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma occorre presentarla ogni anno, anche quando non sono intervenute variazioni.

La detrazione “base” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito.
La detrazione d’imposta è pari ad un importo fisso (690 euro) solo quando il reddito complessivo del beneficiario è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.
Negli altri casi, per calcolare l’importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle
formule indicate nello schema seguente.
Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione
principale e di quelle delle relative pertinenze.

La detrazione “base” per i figli a carico è stata stabilita in 800 euro e in 900 euro se il figlio ha un’età inferiore a tre anni.
Essa aumenta dei seguenti importi:
■ 220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
■ 200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione
principale e di quelle delle relative pertinenze.

Il coefficiente che si ottiene dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a
0,732874, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,7328). Se il risultato del rapporto
è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti
di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l’importo aumenta a 110.000
euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori come prevedeva il
precedente ordinamento. E’ prevista, infatti, la divisione al 50 per cento della somma spettante
tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione
al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo il
godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con
reddito più basso.
E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente
può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo
eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile
riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni
spettanti andrebbero perdute.

Come in passato, la detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore
è fiscalmente a carico del primo.
Quando l’altro genitore è deceduto e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è
legalmente ed effettivamente separato, egli ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista
per il coniuge a carico, per gli altri figli alla detrazione in misura intera prevista per i
figli a carico. La stessa detrazione spetta anche per il figlio naturale riconosciuto dal solo
contribuente, se quest’ultimo non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.
La detrazione compete indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato
determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Le detrazioni spettano anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono
in Italia.

Nuove regole sono state introdotte anche per i coniugi separati e divorziati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, è ora disposto per legge che:
■ se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento
è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
■ quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto)
ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione
(cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.
In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la
detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore
detrazione fruita.
Se esistono provvedimenti di affidamento, questa stessa disciplina delle detrazioni, prevista per i figli a carico di genitori separati, si applica anche nei confronti dei genitori non coniugati. In mancanza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.
Dal periodo d’imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle
famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.
La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico,
è pari a 1.200 euro e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento.
Ai lavoratori dipendenti e assimilati viene concessa direttamente in busta paga, mentre tutti gli
altri contribuenti che ne hanno diritto potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi.
La detrazione non dipende dal livello di reddito del beneficiario e va ripartita, nella misura
del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti
stabiliti dal giudice.
A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di
ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo.
La nuova norma precisa inoltre che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore
all’imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente
ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non
ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
Le modalità di attribuzione del credito sono state definite con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 31 gennaio 2008.
Detto provvedimento ha stabilito, in particolare, che il credito:
■ è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
■ può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente,
computato in diminuzione dell’Irpef relativa al periodo d’imposta successivo o chiesto a
rimborso;
■ è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d’imposta;
■ relativamente all’anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall’anno
2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.

Dal punto di vista fiscale sono considerati altri familiari:
■ genitori (anche adottivi);
■ ascendenti prossimi, anche naturali;
■ coniuge separato;
■ generi e nuore;
■ suoceri;
■ fratelli e sorelle;
■ discendenti dei figli.
Per poter considerare fiscalmente a carico le citate persone, è necessario che le medesime
non possiedano redditi superiori a 2.840,51 euro e che convivano con il contribuente o
ricevano da questi un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nel reddito del familiare vanno inclusi, ai fini del calcolo del tetto massimo di 2.840,51
euro, anche la rendita dell’abitazione principale e relative pertinenze, le retribuzioni corrisposte
da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e
dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo
diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base
per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo,
e 80.000.
Come al solito, il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869). Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.Da ricordare, infine, che la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata
in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

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