Il furto delle fatture, anche se tempestivamente denunciato, non assolve il contribuente dall'onere di provare il diritto alla detrazione dell'Iva.

E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 9610 dell'11 aprile 2008.

La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l'agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente l'indebita detrazione dell'Iva relativa ad acquisti, per mancata esibizione delle relative fatture.

Il contribuente impugnava il predetto avviso, asserendo che le predette fatture erano state oggetto di furto, peraltro, denunciato.

Il ricorso è stato accolto dai giudici di prime cure e la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado.

In particolare, la pronuncia argomentava che il denunciato furto, in quanto causa di forza maggiore, non consentiva all'ufficio di contestare l'indebita detrazione dell'Iva e l'onere di provare la detraibilità degli acquisti dichiarati non ricadeva integralmente sul contribuente, bensì sull'ufficio, che avrebbe dovuto, invece, verificare l'attendibilità dei fatti esposti.

L'agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il furto non assolve il contribuente dall'onere di provare il diritto alla detrazione dell'Iva, "onere che poteva essere assolto acquisendo presso i fornitori copia delle fatture sottratte".

Tanto premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate, affermando che l'onere della prova dell'esistenza del diritto alla detrazione ricade sul contribuente (e non si sposta sulla controparte), il quale deve dimostrare le circostanze addotte a sua difesa circa l'esistenza degli acquisti di beni, cui fanno riferimento le fatture non reperite.

Conseguentemente, il furto delle fatture, anche se tempestivamente denunciato dal contribuente, non lo libera da ricostruirne il contenuto; egli dovrà, invece, acquisire presso i fornitori copia delle fatture stesse.

I giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto che in caso di furto delle fatture di acquisto e di diritto alla detrazione dell'Iva, qualora il contribuente dimostri di essere nell'impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni e dei servizi la copia delle fatture, "si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall'articolo 2724, n. 3) del codice civile e, perciò, la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall'onere della prova, né sposta tale onere sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti".

A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'articolo 2724, n. 3, del Codice civile stabilisce che "la prova per testimoni è ammessa in ogni caso quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova".

Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'articolo 2724, n. 3, del Codice civile, chi invoca a proprio favore un documento che assume essere andato perduto, deve dimostrare sia l'esistenza del documento, sia il contenuto, allo scopo di stabilire la sua validità formale e sostanziale, sia la perdita verificatasi senza sua colpa.

In particolare, per la prova del contenuto del documento, non è sufficiente una mera e generica indicazione, ma occorre l'allegazione dei suoi elementi costitutivi.

Parimenti, la dimostrazione della perdita incolpevole del documento deve emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta e non può essere presunta per implicito dalle condizioni soggettive e personali della parte (cfr. Cassazione, 1455/1996).

La Suprema corte, proseguendo nelle proprie argomentazioni, ha, poi, affermato che l'incolpevole perdita della contabilità (necessaria per accertare il diritto alla detrazione Iva "a credito") non introduce una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di polizia, "...cosicché un'autodichiarazione del contribuente, recante un elenco di dette fatture, ancorché dettagliato, non è sufficiente, se non è possibile riscontrare le fatture emesse tramite la contabilità del soggetto loro emittente".

L'avvenuta denunzia alla polizia del furto delle fatture, da parte del contribuente, costituisce, quindi, soltanto un elemento indiziario e non una prova diretta, nel senso dell'esistenza del furto stesso; pertanto, il contribuente (qualora non possa acquisire presso i fornitori copia delle fatture sottratte) potrà dimostrare le operazioni economiche "autodichiarate" mediante "conferma testimoniale o presuntiva", secondo la regola generale espressa dall'articolo 2724, n. 3, del Codice civile.

Pertanto, quando il contribuente non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa deve ritenersi indebita e legittimamente l'ufficio potrà procedere a recuperare a tassazione l'imposta irritualmente detratta.

D'altra parte, nella disciplina Iva, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio d'impresa (articolo 19 del Dpr 633/1972) postula che il contribuente stesso sia in possesso delle relative fatture, che le annoti in apposito registro (articolo 25) e che conservi le une e l'altro (articolo 39) (cfr. Cassazione, 21233/2006; 10174/1995; 13605/2003).


Fonte: Agenzia Entrate

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