Nuovi specifici indicatori di normalità economica per gli studi in vigore dal 2007. Per le ipotesi di incoerenza, confermate le cause giustificative già segnalate. In caso di adeguamento in dichiarazione, torna ad applicarsi la maggiorazione del 3%. Presenti, in Gerico 2008, presenti numerose funzionalità dirette a fornire ulteriori informazioni al contribuente in ordine alle modalità applicative dello studio di settore.

Questi alcuni dei contenuti della circolare n. 44/E del 29 maggio, con la quale vengono anche fornite istruzioni operative agli uffici.

Gli indicatori di normalità economica specifici definiti dall'articolo 10-bis, comma 2, della legge 146/1998

Nei nuovi studi di settore, approvati con decreti del 6 marzo 2008 e in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007, è stata prevista, in ossequio al disposto dell'articolo 10-bis, comma 2, della legge 146/1998, l'introduzione di specifici indicatori di normalità economica, definiti con modalità più dettagliate rispetto agli indicatori di normalità introdotti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 296/2006, in quanto basati su una specifica analisi economica che ha consentito una differenziazione dei relativi coefficienti non solo in relazione al cluster di appartenenza del contribuente ma anche, in alcuni casi, in funzione della presenza o meno di dipendenti e/o in base alla territorialità.

Pertanto, nella circolare viene precisato che le eventuali maggiori stime, derivanti dai predetti nuovi indicatori di normalità economica di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge 146/1998, hanno la medesima valenza di quelle derivanti dalla tradizionale analisi di congruità operata dallo studio.

In caso di incoerenza rispetto agli indicatori di normalità, lo studio di settore determina maggiori ricavi/compensi che vengono sommati sia al valore puntuale che al valore minimo stimato dallo studio di settore, con la definizione di un unico livello di "congruità", risultante dall'applicazione della tradizionale analisi della congruità e della nuova analisi di normalità economica.

La circolare richiama alcune cause giustificative delle eventuali ipotesi di incoerenza ai nuovi indicatori di normalità economica, gia elencate nelle circolari 31/E e 38/E del 2007, nonché nel comunicato stampa dell'agenzia delle Entrate del 28 giugno 2007.

Con riguardo al nuovo indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi", viene precisato che una delle possibili cause giustificative dell'incoerenza a tale indicatore potrebbe essere costituita da un evento di carattere eccezionale o straordinario che potrebbe aver influito sul valore dei "costi residuali", ovvero dall'esistenza di particolari e non ordinarie componenti negative del reddito (quali, ad esempio, perdite su crediti o minusvalenze particolarmente rilevanti) che abbiano inciso sensibilmente sul numeratore dell'indice contribuendo alla incoerenza da esso rilevata.

A titolo di esempio, i maggiori ricavi stimati da tale indicatore potrebbero essere correlati all'esistenza di maggiori spese, relative ai veicoli, deducibili per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 9, del decreto legge 81/2007, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, rispetto a quelle introdotte dall'articolo 2, comma 71, del decreto legge 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006.

Versamento della maggiorazione del 3% per l'adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore

Con circolare 41/2007 era stato chiarito che, per il periodo d'imposta 2006, in caso di adeguamento in dichiarazione, la maggiorazione del 3% non trovava applicazione qualora il valore di riferimento era pari al ricavo o compenso minimo stimato da Gerico, tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. La precisazione scaturiva dalla considerazione che gli indicatori di normalità avevano introdotto un'importante novità nella stima dei ricavi e compensi di tutti gli studi applicabili per il periodo d'imposta 2006 e, quindi, tale intervento era stato assimilato a un "nuovo studio" evoluto.

Nella circolare viene invece precisato che, per il periodo d'imposta 2007, decadono le predette cause e, pertanto, trova applicazione, in caso di adeguamento in dichiarazione alle risultanze dello studio, il versamento della maggiorazione del 3% così come previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Dpr 195/1999.

Novità di Gerico 2008

La procedura Gerico 2008 presenta, rispetto allo scorso anno, numerose funzionalità dirette a fornire ulteriori informazioni al contribuente in ordine alle modalità applicative dello studio di settore.

I maggiori aspetti innovativi riguardano la migliore esposizione nella veste grafica delle informazioni inserite e dell'esito dei risultati, la visualizzazione di un prospetto riepilogativo dei dati contabili con l'evidenziazione delle informazioni che hanno contribuito alla rilevazione dell'anomalia riferita alla normalità economica e la possibilità di segnalare all'Amministrazione finanziaria l'eventuale non corretta applicazione, nel caso specifico, del singolo indicatore di normalità economica.

Per gli studi che trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2007, il software Gerico, infatti, riconosce al contribuente la possibilità di segnalare, eventualmente, la "non applicazione", nel caso specifico, di uno o più indicatori di normalità economica o di "ricalcolare" il maggiore ricavo o compenso derivante dall'applicazione degli stessi, effettuando una valutazione sulle variabili che hanno contribuito a determinare la "non normalità".

Relativamente agli studi di settore in vigore già a decorrere dal periodo d'imposta 2006, Gerico 2008 offre esclusivamente la possibilità di segnalare l'eventuale "non applicazione" di uno o più indicatori, al caso specifico.

Il valore di riferimento evidenziato da Gerico ai fini della congruità resta, comunque, quello derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e normalità, non rilevando a tal fine le eventuali segnalazioni trasmesse all'amministrazione di cui il contribuente dovrà, in ogni caso, fornire dimostrazione, nella fase del contraddittorio con l'ufficio.

Imprese multiattività. Cessazione di una delle attività nel corso dell'anno

La semplificazione degli obblighi di annotazione separata, a opera del decreto dell'11 febbraio 2008, ha comportato conseguenze anche in relazione alle ipotesi di inizio o cessazione nel corso dell'anno di una delle attività esercitate. Nella circolare è stato precisato che tale situazione non costituisce più causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

Individuazione dell'"intervallo di confidenza" per gli studi cui si applicano gli indicatori di normalità di cui al comma 14 della legge 296/2006

Relativamente agli studi di settore nei cui confronti trovano applicazione gli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 296/2006, è stato precisato che se il valore di riferimento ai fini della congruità è costituito dai ricavi minimi aumentati dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei predetti indicatori di normalità, l'intervallo di confidenza in tal caso è rappresentato dai valori compresi tra il ricavo o compenso minimo derivante dall'applicazione dello studio di settore e il valore stesso aumentato dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di detti indicatori.

Se, invece, il valore di riferimento ai fini della congruità è costituito dal ricavo puntuale (senza gli indicatori di normalità), allora l'intervallo di confidenza è delimitato dai valori compresi tra il ricavo o compenso minimo derivante dall'applicazione dello studio di settore e il ricavo o compenso puntuale di riferimento (senza considerare gli indicatori).


Fonte: Agenzia Entrate

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