Colui il quale sia debitore, in base a un contratto di finanziamento, ha facoltà di adempiere anticipatamente l'obbligazione risarcitoria assunta senza limiti di tempo. L'esercizio di tale facoltà non produce l'esclusione dei benefici fiscali ed è esente dal pagamento delle imposte sostitutive dell'imposta di registro, ipotecaria e bollo, anche se viene esercitata prima della durata minima contrattuale considerata dalla norma fiscale agevolativa. In tal senso si è espressa la Suprema corte con la sentenza n. 9931 del 16 aprile 2008.

L'imposta sostitutiva sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, si applica secondo le aliquote previste dall'articolo 18 del Dpr 601/1973, alle "…operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine…effettuate da aziende e istituti di credito…".

Si precisa che sono considerate a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di diciotto mesi.

Pertanto, l'applicabilità del regime fiscale di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973 - e quindi dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti - è subordinata alla sussistenza di due requisiti:

il primo di carattere soggettivo, consistente nella provenienza dei finanziamenti da "…aziende e istituti di credito…" e altri soggetti individuati dalla normativa di settore

il secondo di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni, vale a dire "…finanziamenti a medio e lungo termine…", la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.

Con la sentenza in esame, la Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla compatibilità o meno con il trattamento agevolato di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973 delle clausole contrattuali che attribuiscono espressamente al soggetto finanziato la facoltà di recedere dal rapporto di finanziamento prima della durata minima stabilita ex-lege mutando orientamento rispetto alla precedente sentenza (Cassazione, sentenza 11165/2005).

In tale pronuncia, la Corte di cassazione aveva infatti ritenuto che il regime agevolativo in parola non fosse applicabile alle pattuizioni, le quali, pur prevedendo, in ossequio al dettato normativo, una durata del finanziamento superiore ai diciotto mesi, contengano una clausola che consenta al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima del decorso della durata minima stabilita ex lege, atteso che tale pattuizione viene a privare l'operazione della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice.

La recente sentenza della Cassazione, invece, è pervenuta a conclusioni opposte, sulla scorta della interpretazione della normativa sopravvenuta rispetto al citato orientamento giurisprudenziale.

Infatti, il decreto legge 7/2007 - recante, tra le altre, misure urgenti per la tutela dei consumatori - ha previsto il divieto di apporre clausole penali in caso di estinzione di mutui immobiliari e la portabilità dei mutui con relativa surrogazione; da ciò sembra evincersi la volontà del legislatore di rafforzare il favor debitoris nell'ambito dei rapporti scaturenti da operazioni di finanziamento.

Tale disciplina pone una deroga a quella prevista dall'articolo 40 del Testo unico bancario, il quale testualmente prevede che: "i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito".

Rebus sic stantibus, si evince, in una prospettiva di esegesi civilistica, che la facoltà di adempimento anticipato da parte del debitore è prevista e riconosciuta ex lege, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia espressamente prevista in una clausola contrattuale.

In ossequio al perseguimento dell'obiettivo di garantire il favor debitoris, la Corte ritiene che l'adempimento anticipato del debitore, costituendo un'espressione dell'ordinario svolgimento del rapporto obbligatorio, non è ex se incompatibile con l'agevolazione di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973.

Vale a corroborare tale conclusione, la considerazione che in caso contrario si avrebbe una evidente disparità di trattamento tra l'adempimento anticipato che, se finalizzato alla surrogazione ex articolo 1202 del Codice civile, non comporterebbe, per espressa previsione normativa, la decadenza dai benefici fiscali attribuiti, mentre nelle altre ipotesi determinerebbe la perdita dei benefici riconosciuti dal citato articolo 15.

Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema corte sono in linea con la circolare 6/2007 (congiunta agenzia del Territorio - agenzia delle Entrate) che, alla luce delle novità apportate dal decreto Bersani bis, propende per una soluzione favorevole alla compatibilità con il regime di favore citato delle clausole che prevedono la facoltà di adempimento anticipato da parte del soggetto finanziato e dell'esercizio in concreto di detta facoltà.


Fonte: Agenzia Entrate

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