Gli oneri rappresentati da sconti concessi ai clienti in virtù di una promozione commerciale rilevano ai fini Ires e Irap se e nella misura in cui sono effettivamente sostenuti. Ai fini Iva, devono essere evidenziati direttamente in fattura, e in particolare sul documento relativo alla vendita (o prestazione di servizi) per la quale il cliente usufruisce della riduzione di prezzo.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dall'Agenzia, con la risoluzione n. 204/E del 19 maggio, a una concessionaria di automobili che - ad ogni acquisto o richiesta di assistenza - riconosce ai clienti dei punti, da utilizzare successivamente sotto forma di sconti.

Premettendo che la promozione è esclusa dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, la società spiega che essa è stata ideata dalla casa madre per migliorare il rapporto di fidelizzazione con i clienti, cui è riconosciuto un euro di sconto per ogni punto accumulato su una card. Inoltre, la concessionaria illustra le modalità con cui, contestualmente alla rilevazione del ricavo, viene contabilmente accantonato - in un apposito fondo che serve per coprire i costi che si prevede di sostenere nel momento in cui i clienti chiederanno di usufruire dei punti accumulati - l'importo pari all'ammontare di sconto man mano maturato: l'accantonamento è operato alla voce B13 del conto economico, stornato in occasione dell'utilizzo dei punti nonché adeguato, in sede di chiusura dei singoli esercizi, all'incremento di valore previsto per i punti non utilizzati da due o tre anni. Posto ciò, la concessionaria chiede di conoscere il trattamento fiscale degli accantonamenti al fondo ai fini Ires e Irap, nonché le modalità di fatturazione ai fini Iva.

I tecnici dell'Agenzia non entrano nel merito della natura dell'operazione descritta, dando dunque per buono quanto affermato dalla concessionaria, e cioè che l'iniziativa promozionale in questione è esclusa dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio: qualificare questo genere di iniziative, infatti, non è compito delle Entrate ma del ministero delle Attività produttive.

Ciò posto, la risoluzione spiega che, ai fini delle imposte dirette, gli accantonamenti in questione non sono deducibili perché non rientrano tra quelli espressamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa. Di conseguenza, dato che la società opera in bilancio accantonamenti diversi da quelli indicati nel Tuir (articolo 107), dovrà riprenderli a tassazione (parallelamente allo stanziamento a conto economico), effettuando una variazione in aumento del risultato d'esercizio d'importo pari agli accantonamenti che, al termine dei singoli esercizi, risultano ancora inutilizzati. L'utilizzo dello sconto rileverà invece fiscalmente, attraverso una variazione in diminuzione, qualora il periodo d'imposta in cui viene concesso lo sconto al cliente dovesse essere diverso da quello di accantonamento al fondo.

Quanto alla disciplina Irap, i tecnici dell'Agenzia chiariscono che gli accantonamenti per rischi e oneri indicati alle voci B12 e B13 del conto economico sono indeducibili in quanto somme "di natura estimativa, che non devono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile". Ai fini Irap, dunque, i costi corrispondenti risulteranno deducibili dalla base imponibile solo al momento in cui sono effettivamente sostenuti, "e sempre che siano riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap", come nel caso in questione.

Ai fini Iva, infine, la base imponibile sarà determinata al netto degli sconti dovuti e applicati direttamente in fattura al cliente.

Fonte: Agenzia Entrate

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