A norma dell'art. 3, D.P.R. n. 600/1973 (nel testo all'epoca vigente), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi la certificazione relativa alle ritenute alla fonte (costituita unicamente dai certificati rilasciati dal sostituto d'imposta e non anche da equipollenti, quale il c.d. conto individuale tenuto dallo stesso sostituto a norma dell'art. 21 dello stesso decreto): deve pertanto ritenersi legittima la rettifica della dichiarazione dei redditi del contribuente, in relazione alle somme costituite da ritenute non documentate da certificati rilasciati dai sostituti d'imposta.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 14/05/2008, n. 12072)

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