non riesco a trovare risposte in merito alla mia situazione:
ho lavorato per due anni in Canada (precisamente Quebec) cancellandomi dall'anagrafe di Milano e iscrivendomi all'AIRE - datore di lavoro Canadese lavoro a tempo indeterminato come dipendente
l'anno scorso a giugno sono rientrato in Italia
quest'anno sto preparando la dichiarazione dei redditi ed essendo io stato in canada nel 2007 per soli 160 giorni dichiarerò il mio reddito canadese in Italia
Il punto è : devo fare o no la dichiarazione anche in Canada o solo in Italia ?
se chiedo il credito di imposta su quanto pagato in canada devo semplicemente indicare i dati sul CUD canadese o devo fare dei conti particolari ?
il canada ha una convenzione con l'italia contro la doppia imposizione che cosa vuol dire esattamente ? più leggo istruzioni e articoli in merito più ho versioni contrastanti persino dall'agenzia delle entrate

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 23/5/08 14:06

Le inviamo la convenzione stipulata fra Italia e Canada per evitare la doppia imposizione (evitare cioè che lo stesso reddito sia soggetto due volte ad una imposta).
Crediamo sia esaustiva e chiarificatrice. In caso contrario ci comunichi i suoi dubbi a riguardo.

L. 21 dicembre 1978, n. 912. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 23 del 24 gennaio 1979). (Entrata in vigore il 24 dicembre 1980)

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Toronto il 19 novembre 1977.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.
Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2.
Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonché‚ le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Canada: le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada (qui di seguito indicate quali "imposta canadese").
b) per quanto concerne l'Italia: i. l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii. l'imposta locale sui redditi ancorché‚ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Art. 3.
Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Canada;
b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa qualsiasi zona situata al di fuori delle acque territoriali del Canada che, in virtù delle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali;
c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; esso designa altresì una "corporation" nel significato attribuito dal diritto canadese;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione "autorità competente" designa: i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale (Revenu national) o il suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
h) il termine "nazionali" designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; ii. le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4.
Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situati in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente, nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (qui di seguito indicato come "centro degli interessi vitali");
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita o creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione degli articoli da 6 a 20 incluso e dell'art. 22 .

Art. 5.
Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé‚ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6.
Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobiliari, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché‚ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché‚ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché‚ i redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7.
Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e funzionando in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraente segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8.
Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9.
Imprese associate

Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10.
Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato; ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché‚ i redditi di altre quote assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi sino pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, n‚ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, una società residente dell'Italia e che dispone di una stabile organizzazione in Canada è assoggettata, in conformità alle disposizioni della legislazione canadese, all'imposta supplementare sulle società diverse dalle "corporations" canadesi, ma a condizione che l'aliquota di tale imposta non superi il 15 per cento e che non vengano inclusi nella base imponibile di detta imposta gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione situata in Canada di una società residente dell'Italia, realizzati nel corso di un anno durante il quale attività della società non era esercitata principalmente in Canada.

Art. 11.
Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato; ma, se la persona che percepisce gli interessi n‚ è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è tale Stato contraente o una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente o ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di una sua suddivisione od ente locale; o
c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite e non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché‚ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12.
Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o artistica (ad eccezione dei canoni relativi a pellicole cinematografiche ed a registrazioni per trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati da un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché‚ per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13.
Utili di capitale

1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. Gli utili provenienti dall'alienazione di una partecipazione in una società di persone (partnership) o in un'associazione commerciale (trust) i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di imporre secondo la propria legislazione gli utili realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente e derivanti dall'alienazione di un bene, quando l'alienante:

a) ha la nazionalità del primo Stato o è stato residente di detto primo Stato nel corso di un periodo di almeno quindici anni immediatamente precedente l'alienazione del bene, e
b) è stato residente di tale primo Stato ad un'epoca qualsiasi nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione medesima.

Art. 14.
Professione indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché‚ le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15.
Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16.
Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17.
Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché‚ gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che n‚ l'artista dello spettacolo n‚ lo sportivo, n‚ persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

Art. 18.
Pensioni

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nel primo Stato contraente ma soltanto se il loro ammontare complessivo pagato nel corso di un anno fiscale ad un residente dell'altro Stato contraente ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: dieci mila dollari canadesi e dodici milioni di lire italiane. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

a) 15 per cento dell'ammontare lordo del pagamento periodico, e
b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione alla evoluzione economica o monetaria.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa:

a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e
b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall’Autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria.

4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché‚ non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

Art. 19.
Funzioni pubbliche

1.
a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che: i. abbia la nazionalità di detto Stato, o ii. non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20.
Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professione, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Art. 21.
Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto riguarda il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti l'imputazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonché‚ ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali e fatti, altresì, salvi una deduzione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in deduzione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;
b) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la determinazione dell'eccedenza esentata di una società estera affiliata, nonché‚ di ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, una società residente in Canada può, ai fini dell'imposta canadese, dedurre dal suo reddito imponibile i dividendi che derivano dall'eccedenza esentata di una società estera affiliata residente in Italia.

2. Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettati ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Art. 22.
Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni di imposte o tasse accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un o più residenti di uno Stato terzo.

4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte previste dalla presente Convenzione.

Art. 23.
Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 22, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 24.
Scambi di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché‚ per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi comprese i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure di esecuzione di tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 25.
Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 26.
Domande di rimborso

1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte saranno rimborsate a richiesta dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da presentarsi nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 23, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.

Art. 27.
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti saranno scambiati appena possibile a Roma.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Canada: i. con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non - residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e ii. con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Gli scambi di Note tra il Canada e l'Italia del 29 marzo 1932, relative all'esenzione reciproca d'imposta sui redditi provenienti dall'esercizio di navi, e del 29 ottobre 1974, relative all'Accordo tendente ad eliminare la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio di aeromobili, sono abrogati. Le loro disposizioni cesseranno di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.

Art. 28.
Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato; ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia la Convenzione cesserà di essere applicabile:

a) in Canada: i. con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte sulle somme pagate a non - residenti o iscritta a loro credito a partire dal 1ø gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui era stata fatta la notifica; e ii. con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica;
b) in Italia: con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la cessazione. In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977 in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

PROTOCOLLO d'accordo alla Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che:

a) per quanto concerne la lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende anche, nel caso del Canada, le società di persone (partnerships), le "successioni" (estates) e le associazioni commerciali (trusts);
b) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale;
c) per quanto concerne gli articoli 5 ed 8, i battelli - traghetto, le navi - traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestite come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi;
d) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità dei principi enunciati all'articolo 7;
e) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'art. 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente connesse con attività della stabile organizzazione;
f) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dalla alienazione dei beni che ivi sono indicati;
g) per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non - residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore;
h) per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 23, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato, per quanto riguarda l'Italia, secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
i) la presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né‚ alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo;
j) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi altro accordo concluso da uno Stato contraente;
k) nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna di ciascuno Stato contraente relativa all'evasione fiscale ed in particolare la imposizione dei redditi personali derivanti dalla partecipazione in società non residenti. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977, in duplice esemplare in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (Gazz. Uff. n. 18 del 20 gennaio 1981). Il giorno 24 dicembre 1980 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica dei quali è stata autorizzata con legge 21 dicembre 1978, n. 912, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1979. In conformità dell'art. 28, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore il giorno 24 dicembre 1980.

L. 7 giugno 1993, n. 194. Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989 (Suppl. Ord. n. 52 alla Gazz. Uff. n. 141 del 18 giugno 1993).

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROTOCOLLO recante modifiche alla convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977 Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada, desiderosi di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Si aggiungono all'articolo XVIII della Convenzione i seguenti paragrafi:

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualsiasi pagamento di sicurezza sociale proveniente da uno degli Stati contraenti e pagato in un determinato periodo fiscale ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente, è imponibile soltanto nel primo Stato a condizione che il reddito di tale persona fisica, imponibile nell'altro Stato contraente per quel periodo fiscale, esclusi i suddetti pagamenti di sicurezza sociale, non ecceda il più elevato dei seguenti ammontari: ventiquattromila dollari canadesi e ventisette milioni di lire italiane. Ai fini del presente paragrafo il termine "pagamenti di sicurezza sociale" designa:

a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act; e
b) per quanto concerne l'Italia, solamente quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi sulla sicurezza sociale e certificata dall’Autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono, in caso di necessità, convenire di modificare gli ammontari suddetti in relazione all'evoluzione economica o monetaria.

4. Nonostante qualsiasi disposizione della Convenzione le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché‚ non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle pensioni di cui al paragrafo 2.

6. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte di tali pagamenti relativi a precedenti periodi da essa determinati, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente.

Art. 2.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto dal primo gennaio 1988. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto in duplicato a Ottawa il 20 marzo 1989, in lingua italiana, inglese e francese, ciascun testo facente egualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 (Gazz. Uff. n. 64 del 18 marzo 1994). Il giorno 22 febbraio 1994 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del protocollo sottoscritto a Ottawa il 20 marzo 1989 e recante modifiche alla convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1993 n. 194, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario n. 52. In conformità all'art. 2, il protocollo è entrato in vigore il giorno 22 febbraio 1994.

 
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