La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da tutti i contribuenti che in un periodo d’imposta hanno avuto uno dei seguenti redditi:

a.      redditi fondiari (terreni e fabbricati);

b.      redditi di capitale;

c.      redditi di lavoro dipendente;

d.      redditi di lavoro autonomo;

e.      redditi di impresa;

f.      redditi diversi.

Nelle istruzioni al modello Unico persone fisiche sono indicati i casi in cui si è esonerati dall’obbligo di presentazione.

Tra questi, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto, con decorrenza già dal periodo d’imposta 2007, l’esonero della presentazione del modello per i contribuenti che possiedono solo redditi dominicali, agrari e di fabbricati per un importo non superiore a 500 euro, al netto dell’abitazione principale.

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni, essendo obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono sempre tenuti alla presentazione della dichiarazione.

Essi possono assolvere con un solo adempimento più obblighi annuali di dichiarazione al fisco.

Infatti, il modello Unico 2008 (periodo d’imposta 2007) comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.

Non è possibile, invece, inserire la dichiarazione mod. 770 (Ordinario e Semplificato) all’interno della dichiarazione unificata Modello Unico.

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati studi di settore e parametri devono compilare anche l’apposito modello per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.

Anche il contribuente italiano residente all’estero può trasmettere la propria dichiarazione, qualora debba o voglia farlo, tramite il servizio telematico “Fisconline”. Per ottenere il codice Pin egli deve, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web dal sito dei servizi telematici dell’Agenzia e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente.

Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento non possono inoltrare la predetta istanza via fax, ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password.

Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione contenente i predetti dati, può acquisire e stampare le restanti sei cifre collegandosi al sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

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